Dei delitti e delle pene
di Cesare Beccaria
(1763)
A chi legge
Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un
principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia
co' riti longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri
interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte
dell'Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì
d'oggi che una opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un
tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio sieno le leggi a cui
con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbono reggere le vite e le
fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de' secoli i piú barbari,
sono esaminate in questo libro per quella parte che risguarda il sistema
criminale, e i disordini di quelle si osa esporli a' direttori della pubblica
felicità con uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente.
Quella ingenua indagazione della verità, quella indipendenza delle opinioni
volgari con cui è scritta quest'opera è un effetto del dolce e illuminato
governo sotto cui vive l'autore. I grandi monarchi, i benefattori della umanità
che ci reggono, amano le verità esposte dall'oscuro filosofo con un non fanatico
vigore, detestato solamente da chi si avventa alla forza o alla industria,
respinto dalla ragione; e i disordini presenti da chi ben n'esamina tutte le
circostanze sono la satira e il rimprovero delle passate età, non già di questo
secolo e de' suoi legislatori.
Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche cominci dunque dal ben comprendere
lo scopo a cui è diretta quest'opera, scopo che ben lontano di diminuire la
legittima autorità, servirebbe ad accrescerla se piú che la forza può negli
uomini la opinione, e se la dolcezza e l'umanità la giustificano agli occhi di
tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo libro si fondano su
confuse nozioni, e mi obbligano d'interrompere per un momento i miei
ragionamenti agl'illuminati lettori, per chiudere una volta per sempre ogni
adito agli errori di un timido zelo o alle calunnie della maligna invidia.
Tre sono le sorgenti delle quali derivano i principii morali e politici
regolatori degli uomini. La rivelazione, la legge naturale, le convenzioni
fattizie della società. Non vi è paragone tra la prima e le altre per rapporto
al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre
alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell'ultima non
è l'escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, benché divine ed
immutabili, furono per colpa degli uomini dalle false religioni e dalle
arbitrarie nozioni di vizio e di virtú in mille modi nelle depravate menti loro
alterate, cosí sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra
considerazione ciò che nasca dalle pure convenzioni umane, o espresse, o
supposte per la necessità ed utilità comune, idea in cui ogni setta ed ogni
sistema di morale deve necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole
intrappresa quella che sforza anche i piú pervicaci ed increduli a conformarsi
ai principii che spingon gli uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre
distinte classi di virtú e di vizio, religiosa, naturale e politica. Queste tre
classi non devono mai essere in contradizione fra di loro, ma non tutte le
conseguenze e i doveri che risultano dall'una risultano dalle altre. Non tutto
ciò che esige la rivelazione lo esige la legge naturale, né tutto ciò che esige
questa lo esige la pura legge sociale: ma egli è importantissimo di separare ciò
che risulta da questa convenzione, cioè dagli espressi o taciti patti degli
uomini, perché tale è il limite di quella forza che può legittimamente
esercitarsi tra uomo e uomo senza una speciale missione dell'Essere supremo.
Dunque l'idea della virtú politica può senza taccia chiamarsi variabile; quella
della virtú naturale sarebbe sempre limpida e manifesta se l'imbecillità o le
passioni degli uomini non la oscurassero; quella della virtú religiosa è sempre
una costante, perché rivelata immediatamente da Dio e da lui conservata.
Sarebbe dunque un errore l'attribuire a chi parla di convenzioni sociali e delle
conseguenze di esse principii contrari o alla legge naturale o alla rivelazione;
perché non parla di queste. Sarebbe un errore a chi, parlando di stato di guerra
prima dello stato di società, lo prendesse nel senso hobbesiano, cioè di nessun
dovere e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto
nato dalla corruzione della natura umana e dalla mancanza di una sanzione
espressa. Sarebbe un errore l'imputare a delitto ad uno scrittore, che considera
le emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima del patto istesso.
La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza loro immutabili e
costanti, perché la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma
la giustizia umana, o sia politica, non essendo che una relazione fra l'azione e
lo stato vario della società, può variare a misura che diventa necessaria o
utile alla società quell'azione, né ben si discerne se non da chi analizzi i
complicati e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sí tosto che
questi principii essenzialmente distinti vengano confusi, non v'è piú speranza
di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a' teologi lo stabilire i
confini del giusto e dell'ingiusto, per ciò che riguarda l'intrinseca malizia o
bontà dell'atto; lo stabilire i rapporti del giusto e dell'ingiusto politico,
cioè dell'utile o del danno della società, spetta al pubblicista; né un oggetto
può mai pregiudicare all'altro, poiché ognun vede quanto la virtú puramente
politica debba cedere alla immutabile virtú emanata da Dio.
Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal
supporre in me principii distruttori o della virtú o della religione, mentre ho
dimostrato tali non essere i miei principii, e in vece di farmi incredulo o
sedizioso procuri di ritrovarmi cattivo logico o inavveduto politico; non tremi
ad ogni proposizione che sostenga gl'interessi dell'umanità; mi convinca o della
inutilità o del danno politico che nascer ne potrebbe dai miei principii, mi
faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico
testimonio della mia religione e della sommissione al mio sovrano colla risposta
alle Note ed osservazioni; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle
sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza che si conviene a
uomini onesti e con quei lumi che mi dispensino dal provare i primi principii,
di qualunque carattere essi siano, troverà in me non tanto un uomo che cerca di
rispondere quanto un pacifico amatore della verità.
INTRODUZIONE
Gli uomini lasciano per lo piú in abbandono i piú importanti regolamenti alla
giornaliera prudenza o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di
opporsi alle piú provide leggi che per natura rendono universali i vantaggi e
resistono a quello sforzo per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da
una parte il colmo della potenza e della felicità e dall'altra tutta la
debolezza e la miseria. Perciò se non dopo esser passati framezzo mille errori
nelle cose piú essenziali alla vita ed alla libertà, dopo una stanchezza di
soffrire i mali, giunti all'estremo, non s'inducono a rimediare ai disordini che
gli opprimono, e a riconoscere le piú palpabili verità, le quali appunto
sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare
gli oggetti, ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, piú per tradizione
che per esame.
Apriamo le istorie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbon esser patti
di uomini liberi, non sono state per lo piú che lo stromento delle passioni di
alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da
un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le
azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista:
la massima felicità divisa nel maggior numero. Felici sono quelle pochissime
nazioni, che non aspettarono che il lento moto delle combinazioni e
vicissitudini umane facesse succedere all'estremità de' mali un avviamento al
bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedi con buone leggi; e merita la
gratitudine degli uomini quel filosofo ch'ebbe il coraggio dall'oscuro e
disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente
infruttuosi delle utili verità.
Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi, e fralle
diverse nazioni; il commercio si è animato all'aspetto delle verità filosofiche
rese comuni colla stampa, e si è accesa fralle nazioni una tacita guerra
d'industria la piú umana e la piú degna di uomini ragionevoli. Questi sono
frutti che si debbono alla luce di questo secolo, ma pochissimi hanno esaminata
e combattuta la crudeltà delle pene e l'irregolarità delle procedure criminali,
parte di legislazione cosí principale e cosí trascurata in quasi tutta l'Europa,
pochissimi, rimontando ai principii generali, annientarono gli errori accumulati
di piú secoli, frenando almeno, con quella sola forza che hanno le verità
conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin
ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. E pure i gemiti dei
deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza, i barbari
tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati o
chimerici, la squallidezza e gli orrori d'una prigione, aumentati dal piú
crudele carnefice dei miseri, l'incertezza, doveano scuotere quella sorta di
magistrati che guidano le opinioni delle menti umane.
L'immortale Presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa
materia. L'indivisibile verità mi ha forzato a seguire le tracce luminose di
questo grand'uomo, ma gli uomini pensatori, pe' quali scrivo, sapranno
distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato, se potrò ottenere, com'esso, i
segreti ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potrò
inspirare quel dolce fremito con cui le anime sensibili rispondono a chi
sostiene gl'interessi della umanità!
Cap.1
ORIGINE DELLE PENE
Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si
unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere
una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono
una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di
tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la
sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed
amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava
difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale
cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi
ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi sensibili che bastassero a
distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos
le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro
agl'infrattori delle leggi. Dico sensibili motivi, perché la sperienza ha fatto
vedere che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, né si
allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell'universo fisico
e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e
che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti
impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene universale: né
l'eloquenza, né le declamazioni, nemmeno le piú sublimi verità sono bastate a
frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti
presenti.
Cap.2
DIRITTO DI PUNIRE
Ogni pena che non derivi dall'assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è
tirannica; proposizione che si può rendere piú generale cosí: ogni atto di
autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico. Ecco
dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla
necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni
particolari; e tanto piú giuste sono le pene, quanto piú sacra ed inviolabile è
la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi.
Consultiamo il cuore umano e in esso troveremo i principii fondamentali del vero
diritto del sovrano di punire i delitti, poiché non è da sperarsi alcun
vantaggio durevole dalla politica morale se ella non sia fondata su i sentimenti
indelebili dell'uomo. Qualunque legge devii da questi incontrerà sempre una
resistenza contraria che vince alla fine, in quella maniera che una forza benché
minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato
ad un corpo.
Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista
del ben pubblico; questa chimera non esiste che ne' romanzi; se fosse possibile,
ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero;
ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo.
La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo
superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare
ai bisogni che sempre piú s'incrocicchiavano tra di loro, riuní i primi
selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle
prime, e cosí lo stato di guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni.
Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria
libertà: egli è adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico
deposito che la minima porzion possibile, quella sola che basti a indurre gli
altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il
diritto di punire; tutto il di piú è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già
diritto. Osservate che la parola diritto non è contradittoria alla parola forza,
ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione
piú utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo
necessario per tenere uniti gl'interessi particolari, che senz'esso si
scioglierebbono nell'antico stato d'insociabilità; tutte le pene che
oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor
natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia l'idea di
qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella
è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce
infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell'altra sorta di
giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e
ricompense della vita avvenire.
Cap.3
CONSEGUENZE
La prima conseguenza di questi principii è che le sole leggi possono decretar le
pene su i delitti, e quest'autorità non può risedere che presso il legislatore,
che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale; nessun
magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad
un altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal
limite fissato dalle leggi è la pena giusta piú un'altra pena; dunque non può un
magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la
pena stabilita ad un delinquente cittadino.
La seconda conseguenza è che se ogni membro particolare è legato alla società,
questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto che di
sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che discende dal trono
fino alla capanna, che lega egualmente e il piú grande e il piú miserabile fra
gli uomini, non altro significa se non che è interesse di tutti che i patti
utili al maggior numero siano osservati. La violazione anche di un solo,
comincia ad autorizzare l'anarchia. Il sovrano, che rappresenta la società
medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma
non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poiché allora la
nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano, che
asserisce la violazione del contratto, e l'altra dall'accusato, che la nega.
Egli è dunque necessario che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la
necessità di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano
in mere assersioni o negative di fatti particolari. La terza conseguenza è che
quando si provasse che l'atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al
ben pubblico ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile,
anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtú benefiche
che sono l'effetto d'una ragione illuminata che preferisce il comandare ad
uomini felici piú che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una
perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia ed alla
natura del contratto sociale medesimo.
Cap.4
INTERPETRAZIONE DELLE LEGGI
Quarta conseguenza. Nemmeno l'autorità d'interpetrare le leggi penali può
risedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono
legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri
come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che
la cura d'ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o dal sovrano
rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell'attuale risultato della
volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni d'un antico giuramento,
nullo, perché legava volontà non esistenti, iniquo, perché riduceva gli uomini
dallo stato di società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o
espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al
sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l'intestino fermento
degl'interessi particolari. Quest'è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi
sarà dunque il legittimo interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario
delle attuali volontà di tutti, o il giudice, il di cui ufficio è solo
l'esaminare se il tal uomo abbia fatto o no un'azione contraria alle leggi?
In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore
dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la
conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare
anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.
Non v'è cosa piú pericolosa di quell'assioma comune che bisogna consultare lo
spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa
verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, piú percosse da un piccol
disordine presente che dalle funeste ma rimote conseguenze che nascono da un
falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre
cognizioni e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto piú
sono complicate, tanto piú numerose sono le strade che ad esse arrivano e
partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi
ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una
buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione,
dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre,
dalle relazioni del giudice coll'offeso e da tutte quelle minime forze che
cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo. Quindi
veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a
diversi tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi
raziocini o dell'attuale fermento degli umori d'un giudice, che prende per
legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di
nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso
tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la
costante e fissa voce della legge, ma l'errante instabilità delle
interpetrazioni.
Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge
penale non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla
interpetrazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e
necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione
dell'incertezza, ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le
arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si
debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di
esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge
scritta, quando la norma del giusto e dell'ingiusto, che deve dirigere le azioni
sí del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di
controversia, ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole
tirannie di molti, tanto piú crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre
e chi fa soffrire, piú fatali che quelle di un solo, perché il dispotismo di
molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo e la crudeltà di un
dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Cosí acquistano i
cittadini quella sicurezza di loro stessi che è giusta perché è lo scopo per cui
gli uomini stanno in società, che è utile perché gli mette nel caso di
esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresí che
acquisteranno uno spirito d'indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi e
ricalcitrante a' supremi magistrati, bensí a quelli che hanno osato chiamare col
sacro nome di virtú la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose
opinioni. Questi principii spiaceranno a coloro che si sono fatto un diritto di
trasmettere agl'inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai
superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile
collo spirito di lettura.
Cap.5
OSCURITA` DELLE LEGGI
Se l'interpetrazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro
l'oscurità che strascina seco necessariamente l'interpetrazione, e lo sarà
grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo
ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual
sarebbe l'esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di
un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico. Che dovremo pensare
degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della
colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore sarà il numero di quelli che
intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men
frequenti saranno i delitti, perché non v'ha dubbio che l'ignoranza e
l'incertezza delle pene aiutino l'eloquenza delle passioni.
Una conseguenza di quest'ultime riflessioni è che senza la scrittura una società
non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del
tutto e non delle parti e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà
generale, non si corrompano passando per la folla degl'interessi privati.
L'esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere che la probabilità e la certezza
delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla
sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come
resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni?
Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni
pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito
tenebroso di cabala e d'intrigo che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze
apparentemente disprezzate e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la
cagione, per cui veggiamo sminuita in Europa l'atrocità de' delitti che facevano
gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e
schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere
come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le piú dolci virtú, l'umanità,
la beneficenza, la tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti
di quella che chiamasi a torto antica semplicità e buona fede: l'umanità gemente
sotto l'implacabile superstizione, l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di
sangue umano gli scrigni dell'oro e i troni dei re, gli occulti tradimenti, le
pubbliche stragi, ogni nobile tiranno della plebe, i ministri della verità
evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di
mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano
corrotto.
Cap.6
PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE
Non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano piú
rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque piú forti debbono
essere gli ostacoli che risospingono gli uomini dai delitti a misura che sono
contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che gli portano ai delitti.
Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene.
È impossibile di prevenire tutti i disordini nell'universal combattimento delle
passioni umane. Essi crescono in ragione composta della popolazione e
dell'incrocicchiamento degl'interessi particolari che non è possibile dirigere
geometricamente alla pubblica utilità. All'esattezza matematica bisogna
sostituire nell'aritmetica politica il calcolo delle probabilità. Si getti uno
sguardo sulle storie e si vedranno crescere i disordini coi confini degl'imperi,
e, scemando nell'istessa proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso i
delitti cresce in ragione dell'interesse che ciascuno prende ai disordini
medesimi: perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo
sempre piú aumentando.
Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si
trattiene che a misura degli ostacoli che gli sono opposti. Gli effetti di
questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano
scambievolmente e si offendono, le pene, che io chiamerei ostacoli politici, ne
impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, che è la
sensibilità medesima inseparabile dall'uomo, e il legislatore fa come l'abile
architetto di cui l'officio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità e
di far conspirare quelle che contribuiscono alla forza dell'edificio.
Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente
risultano dalla opposizione medesima degl'interessi privati, trovasi una scala
di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli che distruggono
immediatamente la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta
ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni
opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno, per gradi
insensibili, decrescendo dal piú sublime al piú infimo. Se la geometria fosse
adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe
essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla piú forte alla
piú debole: ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali,
senza turbar l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene
dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei
delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di
libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse nazioni.
Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere
chiamata delitto, o punita come tale, se non da coloro che vi trovano il loro
interesse nel cosí chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle
nazioni una morale che contradice alla legislazione; piú attuali legislazioni
che si escludono scambievolmente; una moltitudine di leggi che espongono il piú
saggio alle pene piú rigorose, e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di vizio e
di virtú, e però nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il
letargo ed il sonno fatale nei corpi politici. Chiunque leggerà con occhio
filosofico i codici delle nazioni e i loro annali, troverà quasi sempre i nomi
di vizio e di virtú, di buon cittadino o di reo cangiarsi colle rivoluzioni dei
secoli, non in ragione delle mutazioni che accadono nelle circostanze dei paesi,
e per conseguenza sempre conformi all'interesse comune, ma in ragione delle
passioni e degli errori che successivamente agitarono i differenti legislatori.
Vedrà bene spesso che le passioni di un secolo sono la base della morale dei
secoli futuri, che le passioni forti, figlie del fanatismo e dell'entusiasmo,
indebolite e rose, dirò cosí, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e
morali all'equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo e lo
strumento utile in mano del forte e dell'accorto. In questo modo nacquero le
oscurissime nozioni di onore e di virtú, e tali sono perché si cambiano colle
rivoluzioni del tempo che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi
fiumi e colle montagne che sono bene spesso i confini, non solo della fisica, ma
della morale geografia.
Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili, se tra i motivi
che spingono gli uomini anche alle piú sublimi operazioni, furono destinati
dall'invisibile legislatore il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di
queste ne nascerà quella tanto meno osservata contradizione, quanto piú comune,
che le pene puniscano i delitti che hanno fatto nascere. Se una pena uguale è
destinata a due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non
troveranno un piú forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso
vi trovino unito un maggior vantaggio.
Cap.7
ERRORI NELLA MISURA DELLE PENE
Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l'unica e vera
misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro che
credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette. Questa
dipende dalla impressione attuale degli oggetti e dalla precedente disposizione
della mente: esse variano in tutti gli uomini e in ciascun uomo, colla
velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe
dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino,
ma una nuova legge ad ogni delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore
intenzione fanno il maggior male alla società; e alcune altre volte colla piú
cattiva volontà ne fanno il maggior bene.
Altri misurano i delitti piú dalla dignità della persona offesa che dalla loro
importanza riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti,
una irriverenza all'Essere degli esseri dovrebbe piú atrocemente punirsi che
l'assassinio d'un monarca, la superiorità della natura essendo un infinito
compenso alla differenza dell'offesa.
Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura
dei delitti. La fallacia di questa opinione risalterà agli occhi d'un
indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e
Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere
dall'urto delle passioni e dalle opposizioni degl'interessi l'idea della utilità
comune, che è la base della giustizia umana; i secondi sono rapporti di
dipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si è riserbato a sé solo il
diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perché egli solo può
esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla
sua onnipotenza, qual sarà l'insetto che oserà supplire alla divina giustizia,
che vorrà vendicare l'Essere che basta a se stesso, che non può ricevere dagli
oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli
esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla
imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza
rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i
delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e
perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contradizione
coll'Onnipossente nell'offenderlo, possono anche esserlo col punire.
Cap.8
DIVISIONE DEI DELITTI
Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè il danno della società.
Questa è una di quelle palpabili verità che, quantunque non abbian bisogno né di
quadranti, né di telescopi per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun
mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non
sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini
d'ogni nazione e d'ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite
d'autorità e di potere hanno, la maggior parte delle volte per insensibili
spinte, alcune poche per violente impressioni sulla timida credulità degli
uomini, dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima filosofia
delle nascenti società ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci
riconduca, con quella maggior fermezza però che può essere somministrata da un
esame geometrico, da mille funeste sperienze e dagli ostacoli medesimi. Or
l'ordine ci condurrebbe ad esaminare e distinguere tutte le differenti sorte di
delitti e la maniera di punirgli, se la variabile natura di essi per le diverse
circostanze dei secoli e dei luoghi non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e
noioso. Mi basterà indicare i principii piú generali e gli errori piú funesti e
comuni per disingannare sí quelli che per un mal inteso amore di libertà
vorrebbono introdurre l'anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli uomini
ad una claustrale regolarità.
Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta;
alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o
nell'onore; alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato
dalle leggi di fare, o non fare, in vista del ben pubblico. I primi, che sono i
massimi delitti, perché piú dannosi, son quelli che chiamansi di lesa maestà. La
sola tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee piú chiare,
possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena, a' delitti di
differente natura, e rendere cosí gli uomini, come in mille altre occasioni,
vittime di una parola. Ogni delitto, benché privato, offende la società, ma ogni
delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le azioni morali, come le
fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività e sono diversamente
circonscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo e dallo spazio; e
però la sola cavillosa interpetrazione, che è per l'ordinario la filosofia della
schiavitù, può confondere ciò che dall'eterna verità fu con immutabili rapporti
distinto.
Dopo questi seguono i delitti contrari alla sicurezza di ciascun particolare.
Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non
assegnarsi alla violazione del dritto di sicurezza acquistato da ogni cittadino
alcuna delle pene piú considerabili stabilita dalle leggi.
L'opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è
contrario alle leggi senza temerne altro inconveniente che quello che può
nascere dall'azione medesima, questo è il dogma politico che dovrebb'essere dai
popoli creduto e dai supremi magistrati colla incorrotta custodia delle leggi
predicato; sacro dogma, senza di cui non vi può essere legittima società, giusta
ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell'azione universale su tutte
le cose che è comune ad ogni essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie
forze. Questo forma le libere anime e vigorose e le menti rischiaratrici, rende
gli uomini virtuosi, ma di quella virtú che sa resistere al timore, e non di
quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire un'esistenza precaria
ed incerta. Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà dei cittadini
sono uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli
assassinii e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi e dei
magistrati, l'influenza dei quali agisce ad una maggior distanza e con maggior
vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sostituendo
quella del diritto del piú forte, pericoloso del pari in chi lo esercita e in
chi lo soffre.
Cap.9
DELL'ONORE
V'è una contradizione rimarcabile fralle leggi civili, gelose custodi piú d'ogni
altra cosa del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi di ciò che
chiamasi onore, che vi preferisce l'opinione. Questa parola onore è una di
quelle che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza
attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane che
le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti sieno
con piú distinta cognizione presenti che le vicine ed importantissime nozioni
morali, fluttuanti sempre e confuse secondo che i venti delle passioni le
sospingono e l'ignoranza guidata le riceve e le trasmette! Ma sparirà
l'apparente paradosso se si consideri che come gli oggetti troppo vicini agli
occhi si confondono, cosí la troppa vicinanza delle idee morali fa che
facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne
confondano le linee di separazione necessarie allo spirito geometrico che vuol
misurare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la maraviglia
nell'indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per
avventura bisogno di tanto apparato di morale, né di tanti legami per render gli
uomini felici e sicuri.
Quest'onore dunque è una di quelle idee complesse che sono un aggregato non solo
d'idee semplici, ma d'idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla
mente ora ammettono ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le
compongono; né conservano che alcune poche idee comuni, come piú quantità
complesse algebraiche ammettono un comune divisore. Per trovar questo comune
divisore nelle varie idee che gli uomini si formano dell'onore è necessario
gettar rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione delle società. Le prime
leggi e i primi magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini del
fisico dispotismo di ciascun uomo; questo fu il fine institutore della società,
e questo fine primario si è sempre conservato, realmente o in apparenza, alla
testa di tutti i codici, anche distruttori; ma l'avvicinamento degli uomini e il
progresso delle loro cognizioni hanno fatto nascere una infinita serie di azioni
e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla
providenza delle leggi ed inferiori all'attuale potere di ciascuno. Da
quest'epoca cominciò il dispotismo della opinione, che era l'unico mezzo di
ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi
non erano sufficienti a provvedere. E l'opinione è quella che tormenta il saggio
ed il volgare, che ha messo in credito l'apparenza della virtú al di sopra della
virtú stessa, che fa diventar missionario anche lo scellerato, perché vi trova
il proprio interesse. Quindi i suffragi degli uomini divennero non solo utili,
ma necessari, per non cadere al disotto del comune livello. Quindi se
l'ambizioso gli conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimoni
del proprio merito, si vede l'uomo d'onore esigerli come necessari. Quest'onore
è una condizione che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo
la formazione della società, non poté esser messo nel comune deposito, anzi è un
instantaneo ritorno nello stato naturale e una sottrazione momentanea della
propria persona da quelle leggi che in quel caso non difendono bastantemente un
cittadino.
Quindi e nell'estrema libertà politica e nella estrema dipendenza spariscono le
idee dell'onore, o si confondono perfettamente con altre: perché nella prima il
dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragi; nella
seconda, perché il dispotismo degli uomini, annullando l'esistenza civile, gli
riduce ad una precaria e momentanea personalità. L'onore è dunque uno dei
principii fondamentali di quelle monarchie che sono un dispotismo sminuito, e in
esse sono quello che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno
nello stato di natura, ed un ricordo al padrone dell'antica uguaglianza.
Cap.10
DEI DUELLI
Da questa necessità degli altrui suffragi nacquero i duelli privati, ch'ebbero
appunto la loro origine nell'anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti
all'antichità, forse perché gli antichi non si radunavano sospettosamente armati
nei tempii, nei teatri e cogli amici; forse perché il duello era uno spettacolo
ordinario e comune che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo, e gli
uomini liberi sdegnavano d'esser creduti e chiamati gladiatori coi privati
combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello
hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che
alcuni uomini temono piú che la morte, poiché privandolo degli altrui suffragi,
l'uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario,
stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio
degl'insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al
pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo piú come
i grandi? Non solo perché è disarmato, ma perché la necessità degli altrui
suffragi è meno comune nella plebe che in coloro che, essendo piú elevati, si
guardano con maggior sospetto e gelosia.
Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè che il miglior
metodo di prevenire questo delitto è di punire l'aggressore, cioè chi ha dato
occasione al duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto
a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione, ed ha
dovuto mostrare a' suoi concittadini ch'egli teme le sole leggi e non gli
uomini.
Cap.11
DELLA TRANQUILLITA' PUBBLICA
Finalmente, tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli che
turbano la pubblica tranquillità e la quiete de' cittadini, come gli strepiti e
i bagordi nelle pubbliche vie destinate al commercio ed al passeggio de'
cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della
curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori e piú
dall'oscuro e misterioso entusiasmo che dalla chiara e tranquilla ragione, la
quale mai non opera sopra una gran massa d'uomini.
La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite ne' differenti
quartieri della città, i semplici e morali discorsi della religione riserbati al
silenzio ed alla sacra tranquillità dei tempii protetti dall'autorità pubblica,
le arringhe destinate a sostenere gl'interessi privati e pubblici nelle adunanze
della nazione, nei parlamenti o dove risieda la maestà del sovrano, sono tutti
mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni.
Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato, che i francesi
chiamano della police; ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie e
non istabilite da un codice che giri fralle mani di tutti i cittadini, si apre
una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà
politica. Io non trovo eccezione alcuna a quest'assioma generale, che ogni
cittadino deve sapere quando sia reo o quando sia innocente. Se i censori, e in
genere i magistrati arbitrari, sono necessari in qualche governo, ciò nasce
dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene
organizzato. L'incertezza della propria sorte ha sacrificate piú vittime
all'oscura tirannia che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli
animi piú che non gli avvilisce. Il vero tiranno comincia sempre dal regnare
sull'opinione, che previene il coraggio, il quale solo può risplendere o nella
chiara luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell'ignoranza del
pericolo.
Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena
veramente utile e necessaria per la sicurezza e pel buon ordine della società?
La tortura e i tormenti sono eglino giusti, e ottengon eglino il fine che si
propongono le leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le
medesime pene sono elleno egualmente utili in tutt'i tempi? Qual influenza hanno
esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella
precisione geometrica a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza ed il
timido dubbio non posson resistere. Se io non avessi altro merito che quello di
aver presentato il primo all'Italia con qualche maggior evidenza ciò che altre
nazioni hanno osato scrivere e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato;
ma se sostenendo i diritti degli uomini e dell'invincibile verità contribuissi a
strappare dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata
della tirannia o dell'ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime
anche d'un solo innocente nei trasporti della gioia mi consolerebbero dal
disprezzo degli uomini.
Cap.12
FINE DELLE PENE
Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente che
il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di
disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi
di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari,
può egli albergare questa inutile crudeltà stromento del furore e del fanatismo
o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che
non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire
il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne
uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto che,
serbata la proporzione, farà una impressione piú efficace e piú durevole sugli
animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.
Cap.13
DEI TESTIMONI
Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare
esattamente la credibilità dei testimoni e le prove del reato. Ogni uomo
ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee e le di cui
sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. La
vera misura della di lui credibilità non è che l'interesse ch'egli ha di dire o
non dire il vero, onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne,
puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei
condannati, ed incoerente la nota d'infamia negl'infami quando non abbiano alcun
interesse di mentire. La credibilità dunque deve sminuirsi a proporzione
dell'odio, o dell'amicizia, o delle strette relazioni che passano tra lui e il
reo. Piú d'un testimonio è necessario, perché fintanto che uno asserisce e
l'altro nega niente v'è di certo e prevale il diritto che ciascuno ha d'essere
creduto innocente. La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente
minore quanto piú cresce l'atrocità di un delitto o l'inverisimiglianza delle
circostanze; tali sono per esempio la magia e le azioni gratuitamente crudeli.
Egli è piú probabile che piú uomini mentiscano nella prima accusa, perché è piú
facile che si combini in piú uomini o l'illusione dell'ignoranza o l'odio
persecutore di quello che un uomo eserciti una potestà che Dio o non ha dato, o
ha tolto ad ogni essere creato. Parimente nella seconda, perché l'uomo non è
crudele che a proporzione del proprio interesse, dell'odio o del timore
concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento superfluo nell'uomo; egli è
sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente
la credibilità di un testimonio può essere alcuna volta sminuita, quand'egli sia
membro d'alcuna società privata di cui gli usi e le massime siano o non ben
conosciute o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le
altrui passioni.
Finalmente è quasi nulla la credibilità del testimonio quando si faccia delle
parole un delitto, poiché il tuono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che
siegue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano
e modificano in maniera i detti di un uomo che è quasi impossibile il ripeterle
quali precisamente furon dette. Di piú, le azioni violenti e fuori dell'uso
ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia di sé nella moltitudine
delle circostanze e negli effetti che ne derivano, ma le parole non rimangono
che nella memoria per lo piú infedele e spesso sedotta degli ascoltanti. Egli è
adunque di gran lunga piú facile una calunnia sulle parole che sulle azioni di
un uomo, poiché di queste, quanto maggior numero di circostanze si adducono in
prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.
Cap.14
INDIZI, E FORME DI GIUDIZI
Vi è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per
esempio la forza degl'indizi di un reato. Quando le prove di un fatto sono
dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl'indizi non si provano che tra di
loro, quanto maggiori prove si adducono tanto è minore la probabilità del fatto,
perché i casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare le
susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola,
il numero delle prove non aumenta né sminuisce la probabilità del fatto, perché
tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono.
Quando le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi si
provano d'altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto
piú cresce la probabilità del fatto, perché la fallacia di una prova non
influisce sull'altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per
meritar pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera che
rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale
che è chiamata certezza, perché ogni uomo di buon senso vi acconsente
necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore
ad ogni speculazione; la certezza che si richiede per accertare un uomo reo è
dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni piú importanti della
vita. Possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette.
Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo,
chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è
sufficiente per la condanna, delle seconde tante son necessarie quante bastino a
formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare
è possibile che uno non sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto è
impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette delle quali può il
reo giustificarsi e non lo faccia a dovere divengono perfette. Ma questa morale
certezza di prove è piú facile il sentirla che l'esattamente definirla. Perciò
io credo ottima legge quella che stabilisce assessori al giudice principale
presi dalla sorte, e non dalla scelta, perché in questo caso è piú sicura
l'ignoranza che giudica per sentimento che la scienza che giudica per opinione.
Dove le leggi siano chiare e precise l'officio di un giudice non consiste in
altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto
richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario
chiarezza e precisione, per giudicarne dal risultato medesimo non vi si richiede
che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un
giudice assuefatto a voler trovar rei e che tutto riduce ad un sistema fattizio
imprestato da' suoi studi. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una
scienza! Ella è utilissima legge quella che ogni uomo sia giudicato dai suoi
pari, perché, dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino,
debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella
superiorità con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno con cui
l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando
il delitto sia un'offesa di un terzo, allora i giudici dovrebbono essere metà
pari del reo, metà pari dell'offeso; cosí, essendo bilanciato ogni interesse
privato che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non
parlano che le leggi e la verità. Egli è ancora conforme alla giustizia che il
reo escluder possa fino ad un certo segno coloro che gli sono sospetti; e ciò
concessoli senza contrasto per alcun tempo, sembrerà quasi che il reo si
condanni da se stesso. Pubblici siano i giudizi, e pubbliche le prove del reato,
perché l'opinione, che è forse il solo cemento delle società, imponga un freno
alla forza ed alle passioni, perché il popolo dica noi non siamo schiavi e siamo
difesi, sentimento che inspira coraggio e che equivale ad un tributo per un
sovrano che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli e
cautele che richiedono simili instituzioni. Niente avrei detto, se fosse
necessario dir tutto.
Cap.15
ACCUSE SEGRETE
Evidenti, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la
debolezza della constituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli
uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore,
vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri
sentimenti, e, coll'uso di nascondergli altrui, arrivano finalmente a
nascondergli a loro medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo
segno: senza principii chiari ed immobili che gli guidino, errano smarriti e
fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri
che gli minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dalla
incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e
sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua e là nella trista loro vita,
con fretta e con disordine divorati, gli consolano d'esser vissuti. E di questi
uomini faremo noi gl'intrepidi soldati difensori della patria o del trono? E tra
questi troveremo gl'incorrotti magistrati che con libera e patriottica eloquenza
sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano, che portino al trono coi
tributi l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d'uomini, e da questo rendano
ai palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza e l'industriosa speranza di
migliorare la sorte, utile fermento e vita degli stati?
Chi può difendersi dalla calunnia quand'ella è armata dal piú forte scudo della
tirannia, il segreto? Qual sorta di governo è mai quella ove chi regge sospetta
in ogni suo suddito un nemico ed è costretto per il pubblico riposo di toglierlo
a ciascuno?
Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La
salute pubblica, la sicurezza e il mantenimento della forma di governo? Ma quale
strana costituzione, dove chi ha per sé la forza, e l'opinione piú efficace di
essa, teme d'ogni cittadino? L'indennità dell'accusatore? Le leggi dunque non lo
difendono abbastanza. E vi saranno dei sudditi piú forti del sovrano! L'infamia
del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta e si punisce la pubblica!
La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico
si chiamano delitti, le accuse e i giudizi non sono mai abbastanza segreti. Vi
possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia
interesse di tutti la pubblicità dell'esempio, cioè quella del giudizio? Io
rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale è qualche
volta la natura delle circostanze che può credersi l'estrema rovina il togliere
un male allora quando ei sia inerente al sistema di una nazione; ma se avessi a
dettar nuove leggi, in qualche angolo abbandonato dell'universo, prima di
autorizzare un tale costume, la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità
dinanzi agli occhi.
È già stato detto dal Signor di Montesquieu che le pubbliche accuse sono piú
conformi alla repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima
passione de' cittadini, che nella monarchia, dove questo sentimento è
debolissimo per la natura medesima del governo, dove è ottimo stabilimento il
destinare de' commissari, che in nome pubblico accusino gl'infrattori delle
leggi. Ma ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare
la pena che toccherebbe all'accusato.
Cap.16
DELLA TORTURA
Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura
del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un
delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei
complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia,
o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è
accusato.
Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società
può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia
violati i patti coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non
quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un
cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma:
o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la
stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la
confessione del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perché
tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io
aggiungo di piú, ch'egli è un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un
uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il
crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e
nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti
scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di
questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i
Romani, barbari anch'essi per piú d'un titolo, riserbavano ai soli schiavi,
vittime di una feroce e troppo lodata virtú.
Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual
giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia
dell'uso esercita su i rei e sugl'innocenti? Egli è importante che ogni delitto
palese non sia impunito, ma è inutile che si accerti chi abbia commesso un
delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v'è
rimedio, non può esser punito dalla società politica che quando influisce sugli
altri colla lusinga dell'impunità. S'egli è vero che sia maggiore il numero
degli uomini che o per timore, o per virtú, rispettano le leggi che di quelli
che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto di
piú, quanto è maggiore la probabilità che un uomo a dati uguali le abbia
piuttosto rispettate che disprezzate.
Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell'infamia, cioè un
uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo
slogamento delle sue ossa. Quest'abuso non dovrebbe esser tollerato nel
decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi
l'infamia, che è un mero rapporto morale. È egli forse un crociuolo? E l'infamia
è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare all'origine di
questa ridicola legge, perché gli assurdi stessi che sono da una nazione intera
adottati hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla
nazione medesima. Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che
hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni e su i secoli.
Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte dall'umana debolezza e
che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco
incomprensibile esser purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il
dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perché gli
spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia? Io
credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come
essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perché nel misterioso
tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del
sagramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi piú sicuri della rivelazione;
e siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi d'ignoranza, cosí ad essi
ricorre la docile umanità in tutte le occasioni e ne fa le piú assurde e lontane
applicazioni. Ma l'infamia è un sentimento non soggetto né alle leggi né alla
ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia
a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia dando
l'infamia.
Il terzo motivo è la tortura che si dà ai supposti rei quando nel loro esame
cadono in contradizione, quasi che il timore della pena, l'incertezza del
giudizio, l'apparato e la maestà del giudice, l'ignoranza, comune a quasi tutti
gli scellerati e agl'innocenti, non debbano probabilmente far cadere in
contradizione e l'innocente che teme e il reo che cerca di coprirsi; quasi che
le contradizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano
moltiplicarsi nella turbazione dell'animo tutto assorbito nel pensiero di
salvarsi dall'imminente pericolo.
Questo infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell'antica
e selvaggia legislazione, quando erano chiamati giudizi di Dio le prove del
fuoco e dell'acqua bollente e l'incerta sorte dell'armi, quasi che gli anelli
dell'eterna catena, che è nel seno della prima cagione, dovessero ad ogni
momento essere disordinati e sconnessi per li frivoli stabilimenti umani. La
sola differenza che passa fralla tortura e le prove del fuoco e dell'acqua
bollente, è che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e
delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa differenza è
solo apparente e non reale. È cosí poco libero il dire la verità fra gli spasimi
e gli strazi, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli effetti del fuoco
e dell'acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato
alla forza della impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità
di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore può crescere a segno
che, occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato che di scegliere
la strada piú corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la
risposta del reo è cosí necessaria come le impressioni del fuoco o dell'acqua.
Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far
cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo,
che si pretende impiegato per ritrovarla. È superfluo di raddoppiare il lume
citando gl'innumerabili esempi d'innocenti che rei si confessarono per gli
spasimi della tortura: non vi è nazione, non vi è età che non citi i suoi, ma né
gli uomini si cangiano, né cavano conseguenze. Non vi è uomo che abbia spinto le
sue idee di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura,
che con segrete e confuse voci a sé lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti, lo
rispinge e lo spaventa. L'esito dunque della tortura è un affare di temperamento
e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e
della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe
meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la
sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà
confessar reo di un dato delitto.
L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità
difficilmente scuopresi all'aria, al gesto, alla fisonomia d'un uomo tranquillo,
molto meno scuoprirassi in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano
tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira
qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde e fa
sparire le minime differenze degli oggetti per cui si distingue talora il vero
dal falso.
Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non
trovasi usata alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni
personalità; queste dall'Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere, la
superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli
esempi di virtú e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi.
La tortura è stata abolita nella Svezia, abolita da uno de' piú saggi monarchi
dell'Europa, che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de'
suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la
sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle
presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta necessaria dalle leggi
degli eserciti composti per la maggior parte della feccia delle nazioni, che
sembrerebbono perciò doversene piú d'ogni altro ceto servire. Strana cosa, per
chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso, che le pacifiche leggi
debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il piú umano
metodo di giudicare.
Questa verità è finalmente sentita, benché confusamente, da quei medesimi che se
ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura se non è
confermata con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il
delitto è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono
questa infame petizione di principio che per tre volte; altre nazioni ed altri
dottori la lasciano ad arbitrio del giudice: talché di due uomini ugualmente
innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco
ed il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: Io giudice dovea
trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e
però ti assolvo; tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che la
confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi
tormenterò di nuovo se non confermerete ciò che avete confessato.
Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall'uso della tortura è che
l'innocente è posto in peggiore condizione che il reo; perché, se ambidue sieno
applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie, perché o
confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto
una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per sé, cioè quando,
resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente; ha
cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere
e il colpevole può guadagnare.
La legge che comanda la tortura è una legge che dice: Uomini, resistete al
dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi
ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto
tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi
medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli
slogamenti delle ossa.
Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli
di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio: Tu sei reo di un
delitto, dunque è possibile che lo sii di cent'altri delitti; questo dubbio mi
pesa, voglio accertarmene col mio criterio di verità; le leggi ti tormentano,
perché sei reo, perché puoi esser reo, perché voglio che tu sii reo.
Finalmente la tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo
delitto; ma se è dimostrato che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la
verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da
scuoprirsi? Quasi che l'uomo che accusa se stesso non accusi piú facilmente gli
altri. È egli giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto? Non si
scuopriranno i complici dall'esame dei testimoni, dall'esame del reo, dalle
prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono
servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici per lo piú fuggono
immediatamente dopo la prigionia del compagno, l'incertezza della loro sorte gli
condanna da sé sola all'esilio e libera la nazione dal pericolo di nuove offese,
mentre la pena del reo che è nelle forze ottiene l'unico suo fine, cioè di
rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.
Cap.17
DEL FISCO
Fu già un tempo nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli
uomini erano il patrimonio del principe. Gli attentati contro la pubblica
sicurezza erano un oggetto di lusso. Chi era destinato a difenderla aveva
interesse di vederla offesa. L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il
fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso,
privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli
somministrati dalla pubblica difesa ed al reo altri torti che quelli in cui era
caduto, per la necessità dell'esempio. Il giudice era dunque un avvocato del
fisco piuttosto che un indifferente ricercatore del vero, un agente dell'erario
fiscale anzi che il protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo
sistema il confessarsi delinquente era un confessarsi debitore verso il fisco,
il che era lo scopo delle procedure criminali d'allora, cosí la confessione del
delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse e non facesse torto
alle ragioni fiscali, divenne ed è tuttora (gli effetti continuando sempre
moltissimo dopo le cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli
ordigni criminali. Senz'essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena
minore della stabilita, senz'essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti
della medesima specie che possa aver commessi. Con questa il giudice
s'impadronisce del corpo di un reo e lo strazia con metodiche formalità, per
cavarne come da un fondo acquistato tutto il profitto che può. Provata
l'esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per rendere
questa prova meno sospetta cogli spasimi e colla disperazione del dolore a forza
si esige nel medesimo tempo che una confessione stragiudiziale tranquilla,
indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta
alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove che rischiarano il fatto, ma
che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore della miseria e della
debolezza che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle
ragioni che potrebbe perdere quest'ente ora immaginario ed inconcepibile. Il
giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo
squallore, ai tormenti, all'avvenire il piú terribile; non cerca la verità del
fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se
non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità che l'uomo s'arroga in
tutte le cose. Gl'indizi alla cattura sono in potere del giudice; perché uno si
provi innocente deve esser prima dichiarato reo: ciò chiamasi fare un processo
offensivo, e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa nel decimo
ottavo secolo le procedure criminali. Il vero processo, l'informativo, cioè la
ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi
militari adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli
ed indifferenti, è pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato
laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla piú felice posterità!
I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell'uomo la possibile
verificazione di un tale sistema.
Cap.18
DEI GIURAMENTI
Una contradizione fralle leggi e i sentimenti naturali all'uomo nasce dai
giuramenti che si esigono dal reo, acciocché sia un uomo veridico, quando ha il
massimo interesse di esser falso; quasi che l'uomo potesse giurar da dovero di
contribuire alla propria distruzione, quasi che la religione non tacesse nella
maggior parte degli uomini quando parla l'interesse. L'esperienza di tutt'i
secoli ha fatto vedere che essi hanno piú d'ogni altra cosa abusato di questo
prezioso dono del cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno, se
gli uomini stimati piú saggi l'hanno sovente violata? Troppo deboli, perché
troppo remoti dai sensi, sono per il maggior numero i motivi che la religione
contrappone al tumulto del timore ed all'amor della vita. Gli affari del cielo
si reggono con leggi affatto dissimili da quelle che reggono gli affari umani. E
perché comprometter gli uni cogli altri? E perché metter l'uomo nella terribile
contradizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria rovina? talché
la legge, che obbliga ad un tal giuramento, comanda o di esser cattivo cristiano
o martire. Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità,
distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di religione, unico
pegno dell'onestà della maggior parte degli uomini. Quanto sieno inutili i
giuramenti lo ha fatto vedere l'esperienza, perché ciascun giudice mi può esser
testimonio che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo; lo fa
vedere la ragione, che dichiara inutili e per conseguenza dannose tutte le leggi
che si oppongono ai naturali sentimenti dell'uomo. Accade ad esse ciò che agli
argini opposti direttamente al corso di un fiume: o sono immediatamente
abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi gli corrode e gli
mina insensibilmente.
Cap.19
PRONTEZZA DELLA PENA
Quanto la pena sarà piú pronta e piú vicina al delitto commesso, ella sarà tanto
piú giusta e tanto piú utile. Dico piú giusta, perché risparmia al reo gli
inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore
dell'immaginazione e col sentimento della propria debolezza; piú giusta, perché
la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza
se non quando la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia
d'un cittadino finché sia giudicato reo, e questa custodia essendo
essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile e dev'essere meno
dura che si possa. Il minor tempo dev'esser misurato e dalla necessaria
durazione del processo e dall'anzianità di chi prima ha un diritto di esser
giudicato. La strettezza della carcere non può essere che la necessaria, o per
impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo
dev'essere finito nel piú breve tempo possibile. Qual piú crudele contrasto che
l'indolenza di un giudice e le angosce d'un reo? I comodi e i piaceri di un
insensibile magistrato da una parte e dall'altra le lagrime, lo squallore d'un
prigioniero? In generale il peso della pena e la conseguenza di un delitto
dev'essere la piú efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per
chi la soffre, perché non si può chiamare legittima società quella dove non sia
principio infallibile che gli uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali
possibili.
Ho detto che la prontezza delle pene è piú utile, perché quanto è minore la
distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è piú forte e piú
durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto e pena,
talché insensibilmente si considerano uno come cagione e l'altra come effetto
necessario immancabile. Egli è dimostrato che l'unione delle idee è il cemento
che forma tutta la fabbrica dell'intelletto umano, senza di cui il piacere ed il
dolore sarebbero sentimenti isolati e di nessun effetto. Quanto piú gli uomini
si allontanano dalle idee generali e dai principii universali, cioè quanto piú
sono volgari, tanto piú agiscono per le immediate e piú vicine associazioni,
trascurando le piú remote e complicate, che non servono che agli uomini
fortemente appassionati per l'oggetto a cui tendono, poiché la luce
dell'attenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono
parimente alle menti piú elevate, perché hanno acquistata l'abitudine di
scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far
contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talché il risultato,
che è l'azione, è meno pericoloso ed incerto.
Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si
vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal delitto
vantaggioso, immediatamente riscuotasi l'idea associata della pena. Il lungo
ritardo non produce altro effetto che di sempre piú disgiungere queste due idee,
e quantunque faccia impressione il castigo d'un delitto, la fa meno come castigo
che come spettacolo, e non la fa che dopo indebolito negli animi degli
spettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare
il sentimento della pena.
Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre piú l'importante
connessione tra 'l misfatto e la pena, cioè che questa sia conforme quanto piú
si possa alla natura del delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il
contrasto che dev'essere tra la spinta al delitto e la ripercussione della pena,
cioè che questa allontani e conduca l'animo ad un fine opposto di quello per
dove cerca d'incamminarlo la seducente idea dell'infrazione della legge.
Cap.20
VIOLENZE
Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze. I
primi debbono infallibilmente esser puniti con pene corporali: né il grande né
il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il
povero; altrimenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi sono il premio
dell'industria, diventano l'alimento della tirannia. Non vi è libertà ogni qual
volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di esser persona e
diventi cosa: vedrete allora l'industria del potente tutta rivolta a far sortire
dalla folla delle combinazioni civili quelle che la legge gli dà in suo favore.
Questa scoperta è il magico segreto che cangia i cittadini in animali di
servigio, che in mano del forte è la catena con cui lega le azioni degl'incauti
e dei deboli. Questa è la ragione per cui in alcuni governi, che hanno tutta
l'apparenza di libertà, la tirannia sta nascosta o s'introduce non prevista in
qualche angolo negletto dal legislatore, in cui insensibilmente prende forza e
s'ingrandisce. Gli uomini mettono per lo piú gli argini piú sodi all'aperta
tirannia, ma non veggono l'insetto impercettibile che gli rode ed apre una tanto
piú sicura quanto piú occulta strada al fiume inondatore.
Cap.21
PENE DEI NOBILI
Quali saranno dunque le pene dovute ai delitti dei nobili, i privilegi dei quali
formano gran parte delle leggi delle nazioni? Io qui non esaminerò se questa
distinzione ereditaria tra nobili e plebei sia utile in un governo o necessaria
nella monarchia, se egli è vero che formi un potere intermedio, che limiti gli
eccessi dei due estremi, o non piuttosto formi un ceto che, schiavo di se stesso
e di altrui, racchiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno
strettissimo cerchio, simile a quelle feconde ed amene isolette che spiccano
negli arenosi e vasti deserti d'Arabia, e che, quando sia vero che la
disuguaglianza sia inevitabile o utile nelle società, sia vero altresí che ella
debba consistere piuttosto nei ceti che negl'individui, fermarsi in una parte
piuttosto che circolare per tutto il corpo politico, perpetuarsi piuttosto che
nascere e distruggersi incessantemente. Io mi ristringerò alle sole pene dovute
a questo rango, asserendo che esser debbono le medesime pel primo e per l'ultimo
cittadino. Ogni distinzione sia negli onori sia nelle ricchezze perché sia
legittima suppone un'anteriore uguaglianza fondata sulle leggi, che considerano
tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli
uomini che hanno rinunziato al naturale loro dispotismo abbiano detto: chi sarà
piú industrioso abbia maggiori onori, e la fama di lui risplenda ne' suoi
successori; ma chi è piú felice o piú onorato speri di piú, ma non tema meno
degli altri di violare quei patti coi quali è sopra gli altri sollevato. Egli è
vero che tali decreti non emanarono in una dieta del genere umano, ma tali
decreti esistono negl'immobili rapporti delle cose, non distruggono quei
vantaggi che si suppongono prodotti dalla nobiltà e ne impediscono
gl'inconvenienti; rendono formidabili le leggi chiudendo ogni strada
all'impunità. A chi dicesse che la medesima pena data al nobile ed al plebeo non
è realmente la stessa per la diversità dell'educazione, per l'infamia che
spandesi su di un'illustre famiglia, risponderei che la sensibilità del reo non
è la misura delle pene, ma il pubblico danno, tanto maggiore quanto è fatto da
chi è piú favorito; e che l'uguaglianza delle pene non può essere che
estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun individuo; che l'infamia di una
famiglia può esser tolta dal sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza
all'innocente famiglia del reo. E chi non sa che le sensibili formalità tengon
luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo?
Cap.22
FURTI
I furti che non hanno unito violenza dovrebbero esser puniti con pena
pecuniaria. Chi cerca d'arricchirsi dell'altrui dovrebbe esser impoverito del
proprio. Ma come questo non è per l'ordinario che il delitto della miseria e
della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini a cui il
diritto di proprietà (terribile, e forse non necessario diritto) non ha lasciato
che una nuda esistenza, ma come le pene pecuniarie accrescono il numero dei rei
al di sopra di quello de' delitti e che tolgono il pane agl'innocenti per
toglierlo agli scellerati, la pena piú opportuna sarà quell'unica sorta di
schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù per un tempo delle
opere e della persona alla comune società, per risarcirla colla propria e
perfetta dipendenza dell'ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma
quando il furto sia misto di violenza, la pena dev'essere parimente un misto di
corporale e di servile. Altri scrittori prima di me hanno dimostrato l'evidente
disordine che nasce dal non distinguere le pene dei furti violenti da quelle dei
furti dolosi facendo l'assurda equazione di una grossa somma di denaro colla
vita di un uomo; ma non è mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai
stato eseguito. Le macchine politiche conservano piú d'ogni altra il moto
concepito e sono le piú lente ad acquistarne un nuovo. Questi sono delitti di
differente natura, ed è certissimo anche in politica quell'assioma di
matematica, che tralle quantità eterogenee vi è l'infinito che le separa.
Cap.23
INFAMIA
Le ingiurie personali e contrarie all'onore, cioè a quella giusta porzione di
suffragi che un cittadino ha dritto di esigere dagli altri, debbono essere
punite coll'infamia. Quest'infamia è un segno della pubblica disapprovazione che
priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della patria e di quella quasi
fraternità che la società inspira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna
dunque che l'infamia della legge sia la stessa che quella che nasce dai rapporti
delle cose, la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai
sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione
che inspirano. Se l'una è differente dall'altra, o la legge perde la pubblica
venerazione, o l'idee della morale e della probità svaniscono, ad onta delle
declamazioni che mai non resistono agli esempi. Chi dichiara infami azioni per
sé indifferenti sminuisce l'infamia delle azioni che son veramente tali. Le pene
d'infamia non debbono essere né troppo frequenti né cadere sopra un gran numero
di persone in una volta: non il primo, perché gli effetti reali e troppo
frequenti delle cose d'opinione indeboliscono la forza della opinione medesima,
non il secondo, perché l'infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno.
Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti che, fondati
sull'orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ai quali
convengono il ridicolo e l'infamia, pene che frenano l'orgoglio dei fanatici
coll'orgoglio degli spettatori e dalla tenacità delle quali appena con lenti ed
ostinati sforzi la verità stessa si libera. Cosí forze opponendo a forze ed
opinioni ad opinioni il saggio legislatore rompa l'ammirazione e la sorpresa nel
popolo cagionata da un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale
sogliono velarne al volgo l'originaria assurdità.
Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la natura invariabile delle cose,
che non essendo limitata dal tempo ed operando incessantemente, confonde e
svolge tutti i limitati regolamenti che da lei si scostano. Non sono le sole
arti di gusto e di piacere che hanno per principio universale l'imitazione
fedele della natura, ma la politica istessa, almeno la vera e la durevole, è
soggetta a questa massima generale, poiché ella non è altro che l'arte di meglio
dirigere e di rendere conspiranti i sentimenti immutabili degli uomini.
Cap.24
OZIOSI
Chi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle
condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si difendono, quegli
dev'esser escluso dalla società, cioè dev'essere bandito. Questa è la ragione
per cui i saggi governi non soffrono, nel seno del travaglio e dell'industria,
quel genere di ozio politico confuso dagli austeri declamatori coll'ozio delle
ricchezze accumulate dall'industria, ozio necessario ed utile a misura che la
società si dilata e l'amministrazione si ristringe. Io chiamo ozio politico
quello che non contribuisce alla società né col travaglio né colla ricchezza,
che acquista senza giammai perdere, che, venerato dal volgo con stupida
ammirazione, risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli esseri che
ne sono la vittima, che, essendo privo di quello stimolo della vita attiva che è
la necessità di custodire o di aumentare i comodi della vita, lascia alle
passioni di opinione, che non sono le meno forti, tutta la loro energia. Non è
ozioso politicamente chi gode dei frutti dei vizi o delle virtú de' propri
antenati, e vende per attuali piaceri il pane e l'esistenza alla industriosa
povertà, ch'esercita in pace la tacita guerra d'industria colla opulenza, in
vece della incerta e sanguinosa colla forza. E però non l'austera e limitata
virtú di alcuni censori, ma le leggi debbono definire qual sia l'ozio da
punirsi.
Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro i quali, accusati di un atroce
delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro, di
esser rei; ma per ciò fare è necessario uno statuto il meno arbitrario e il piú
preciso che sia possibile, il quale condanni al bando chi ha messo la nazione
nella fatale alternativa o di temerlo o di offenderlo, lasciandogli però il
sacro diritto di provare l'innocenza sua. Maggiori dovrebbon essere i motivi
contro un nazionale che contro un forestiere, contro un incolpato per la prima
volta che contro chi lo fu piú volte.
Cap.25
BANDO E CONFISCHE
Ma chi è bandito ed escluso per sempre dalla società di cui era membro, dev'egli
esser privato dei suoi beni? Una tal questione è suscettibile di differenti
aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando; vi debbono
dunque essere alcuni casi in cui, proporzionatamente a' delitti, vi sia la
perdita di tutto o di parte dei beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà
quando il bando intimato dalla legge sia tale che annienti tutt'i rapporti che
sono tra la società e un cittadino delinquente; allora muore il cittadino e
resta l'uomo, e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto che
la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai
legittimi successori piuttosto che al principe, poiché la morte ed un tal bando
sono lo stesso riguardo al corpo politico. Ma non è per questa sottigliezza che
oso disapprovare le confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto che le
confische sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non
riflettono che, quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre
giuste, perché per esser tali debbono esser necessarie, ed un'utile ingiustizia
non può esser tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte
alla vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo e colla felicità di
alcuni illustri, sprezzando l'esterminio futuro e le lacrime d'infiniti oscuri.
Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire
all'innocente la pena del reo e pongono gl'innocenti medesimi nella disperata
necessità di commettere i delitti. Qual piú tristo spettacolo che una famiglia
strascinata all'infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la
sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe il prevenirgli, quand'anche vi
fossero i mezzi per farlo!
Cap.26
DELLO SPIRITO DI FAMIGLIA
Queste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche
piú illuminati, ed esercitate dalle repubbliche piú libere, per aver considerato
piuttosto la società come un'unione di famiglie che come un'unione di uomini. Vi
siano cento mila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è
composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta: se
l'associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottanta
mila schiavi; se l'associazione è di uomini, vi saranno cento mila cittadini e
nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica, e ventimila piccole
monarchie che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo
spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche
mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo
caso, come le leggi ed i costumi sono l'effetto dei sentimenti abituali dei
membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico
s'introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; e i di lui effetti saranno
frenati soltanto dagl'interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento
spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di
dettaglio e limitato a' piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche,
padrone dei principii generali, vede i fatti e gli condensa nelle classi
principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di
famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finché vive, e sono costretti
ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi.
Avezzi a piegare ed a temere nell'età piú verde e vigorosa, quando i sentimenti
son meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione, come
resisteranno essi agli ostacoli che il vizio sempre oppone alla virtú nella
languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si
oppone ai vigorosi cambiamenti?
Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di
comando, ma di contratto, e i figli, quando l'età gli trae dalla dipendenza di
natura, che è quella della debolezza e del bisogno di educazione e di difesa,
diventano liberi membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia, per
parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società. Nel primo
caso i figli, cioè la piú gran parte e la piú utile della nazione, sono alla
discrezione dei padri, nel secondo non sussiste altro legame comandato che quel
sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessari soccorsi, e
quello della gratitudine per i benefici ricevuti, il quale non è tanto distrutto
dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle
leggi.
Tali contradizioni fralle leggi di famiglia e le fondamentali della repubblica
sono una feconda sorgente di altre contradizioni fralla morale domestica e la
pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell'animo di ciascun uomo.
La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella
insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza
spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un
continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama bene di
famiglia, che spesse volte non è il bene d'alcuno che la compone; questa insegna
di servire ai propri vantaggi senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi
alla patria col premio del fanatismo, che previene l'azione. Tali contrasti
fanno che gli uomini si sdegnino a seguire la virtú che trovano inviluppata e
confusa, e in quella lontananza che nasce dall'oscurità degli oggetti sí fisici
che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta
attonito di trovarsi malonesto! A misura che la società si moltiplica, ciascun
membro diviene piú piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si
sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le
società hanno come i corpi umani i loro limiti circonscritti, al di là de' quali
crescendo, l'economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di
uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone,
altrimenti, crescendo l'una e l'altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire
i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto. Una repubblica
troppo vasta non si salva dal dispotismo che col sottodividersi e unirsi in
tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un dittatore dispotico
che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d'edificare quant'egli n'ebbe per
distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutt'i secoli lo
aspetta, se sarà filosofo, le benedizioni de' suoi cittadini lo consoleranno
della perdita dell'autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro
ingratitudine. A misura che i sentimenti che ci uniscono alla nazione
s'indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ci circondano, e
però sotto il dispotismo piú forte le amicizie sono piú durevoli, e le virtú
sempre mediocri di famiglia sono le piú comuni o piuttosto le sole. Da ciò può
ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della piú parte dei
legislatori.
Cap.27
DOLCEZZA DELLE PENE
Ma il corso delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio soggetto, al
rischiaramento del quale debbo affrettarmi. Uno dei piú gran freni dei delitti
non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la
vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per
essere un'utile virtú, dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La
certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione
che non il timore di un altro piú terribile, unito colla speranza dell'impunità;
perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi
umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne
allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l'impunità, che
l'avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza. L'atrocità
stessa della pena fa che si ardisca tanto di piú per ischivarla, quanto è grande
il male a cui si va incontro; fa che si commettano piú delitti, per fuggir la
pena di un solo. I paesi e i tempi dei piú atroci supplicii furon sempre quelli
delle piú sanguinose ed inumane azioni, poiché il medesimo spirito di ferocia
che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario.
Sul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi, che ubbidivano.
Nella privata oscurità stimolava ad immolare i tiranni per crearne dei nuovi.
A misura che i supplicii diventano piú crudeli, gli animi umani, che come i
fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che gli circondano,
s'incalliscono, e la forza sempre viva delle passioni fa che, dopo cent'anni di
crudeli supplicii, la ruota spaventi tanto quanto prima la prigionia. Perché una
pena ottenga il suo effetto basta che il male della pena ecceda il bene che
nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev'essere calcolata
l'infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe.
Tutto il di piú è dunque superfluo e perciò tirannico. Gli uomini si regolano
per la ripetuta azione dei mali che conoscono, e non su quelli che ignorano. Si
facciano due nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata
alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell'altra
la ruota. Io dico che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena quanto
la seconda; e se vi è una ragione di trasportar nella prima le pene maggiori
della seconda, l'istessa ragione servirebbe per accrescere le pene di
quest'ultima, passando insensibilmente dalla ruota ai tormenti piú lenti e piú
studiati, e fino agli ultimi raffinamenti della scienza troppo conosciuta dai
tiranni.
Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al
fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è che non è sí facile il serbare
la proporzione essenziale tra il delitto e la pena, perché, quantunque
un'industriosa crudeltà ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono
oltrepassare quell'ultima forza a cui è limitata l'organizzazione e la
sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe a'
delitti piú dannosi e piú atroci pena maggiore corrispondente, come sarebbe
d'uopo per prevenirgli. L'altra conseguenza è che la impunità stessa nasce
dall'atrocità dei supplicii. Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti, sí nel
bene che nel male, ed uno spettacolo troppo atroce per l'umanità non può essere
che un passeggiero furore, ma non mai un sistema costante quali debbono essere
le leggi; che se veramente son crudeli, o si cangiano, o l'impunità fatale nasce
dalle leggi medesime.
Chi nel leggere le storie non si raccapriccia d'orrore pe' barbari ed inutili
tormenti che da uomini, che si chiamavano savi, furono con freddo animo
inventati ed eseguiti? Chi può non sentirsi fremere tutta la parte la piú
sensibile nel vedere migliaia d'infelici che la miseria, o voluta o tollerata
dalle leggi, che hanno sempre favorito i pochi ed oltraggiato i molti, trasse ad
un disperato ritorno nel primo stato di natura, o accusati di delitti
impossibili e fabbricati dalla timida ignoranza, o rei non d'altro che di esser
fedeli ai propri principii, da uomini dotati dei medesimi sensi, e per
conseguenza delle medesime passioni, con meditate formalità e con lente torture
lacerati, giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine?
Cap.28
DELLA PENA DI MORTE
Questa inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli
uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un
governo bene organizzato. Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli
uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la
sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della
privata libertà di ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è
l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad
altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della
libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita?
E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non è
padrone di uccidersi, e doveva esserlo se ha potuto dare altrui questo diritto o
alla società intera?
Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere
non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica
necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la
morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.
La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il
primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal
potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa
produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte
di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde
la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon
luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di
governo per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori
e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse piú efficace della forza
medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze
comprano piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un
cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per
distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può
credersi giusta e necessaria la pena di morte.
Quando la sperienza di tutt'i secoli, nei quali l'ultimo supplicio non ha mai
distolti gli uomini determinati dall'offendere la società, quando l'esempio dei
cittadini romani, e vent'anni di regno dell'imperatrice Elisabetta di Moscovia,
nei quali diede ai padri dei popoli quest'illustre esempio, che equivale almeno
a molte conquiste comprate col sangue dei figli della patria, non persuadessero
gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto ed efficace
quello dell'autorità, basta consultare la natura dell'uomo per sentire la verità
della mia assersione.
Non è l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma
l'estensione di essa; perché la nostra sensibilità è piú facilmente e
stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma
passeggiero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere
che sente, e come l'uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni col di lei
aiuto, cosí l'idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed
iterate percosse. Non è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di
uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che,
divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha
offesa, che è il freno piú forte contro i delitti. Quell'efficace, perché
spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, io stesso sarò ridotto a
cosí lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti, è assai piú
possente che non l'idea della morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura
lontananza.
La pena di morte fa un'impressione che colla sua forza non supplisce alla pronta
dimenticanza, naturale all'uomo anche nelle cose piú essenziali, ed accelerata
dalle passioni. Regola generale: le passioni violenti sorprendono gli uomini, ma
non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni che di uomini
comuni ne fanno o dei Persiani o dei Lacedemoni; ma in un libero e tranquillo
governo le impressioni debbono essere piú frequenti che forti.
La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte e un oggetto di
compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue questi sentimenti occupano piú
l'animo degli spettatori che non il salutare terrore che la legge pretende
inspirare. Ma nelle pene moderate e continue il sentimento dominante è l'ultimo
perché è il solo. Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle
pene sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a
prevalere su di ogni altro nell'animo degli spettatori d'un supplicio piú fatto
per essi che per il reo.
Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione che
bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non vi è alcuno che,
riflettendovi, scieglier possa la totale e perpetua perdita della propria
libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l'intensione
della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta
per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo che ha di piú: moltissimi
risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi per
vanità, che quasi sempre accompagna l'uomo al di là dalla tomba, chi per un
ultimo e disperato tentativo o di non vivere o di sortir di miseria; ma né il
fanatismo né la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto
il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma gli
comincia. L'animo nostro resiste piú alla violenza ed agli estremi ma
passeggieri dolori che al tempo ed all'incessante noia; perché egli può per dir
cosí condensar tutto se stesso per un momento per respinger i primi, ma la
vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione
dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione suppone un
delitto; nella pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi e
durevoli esempi, e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter
delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro:
dunque suppongono la frequenza dei delitti, dunque perché questo supplicio sia
utile bisogna che non faccia su gli uomini tutta l'impressione che far dovrebbe,
cioè che sia utile e non utile nel medesimo tempo. Chi dicesse che la schiavitù
perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò
che sommando tutti i momenti infelici della schiavitù lo sarà forse anche di
piú, ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua
forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che
spaventa piú chi la vede che chi la soffre; perché il primo considera tutta la
somma dei momenti infelici, ed il secondo è dall'infelicità del momento presente
distratto dalla futura. Tutti i mali s'ingrandiscono nell'immaginazione, e chi
soffre trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute e non credute
dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all'animo incallito
dell'infelice.
Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un assassino, i quali non
hanno altro contrappeso per non violare le leggi che la forca o la ruota. So che
lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un'arte che s'apprende colla
educazione; ma perché un ladro non renderebbe bene i suoi principii, non per ciò
essi agiscon meno. Quali sono queste leggi ch'io debbo rispettare, che lasciano
un cosí grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che li cerco,
e si scusa col comandarmi un travaglio che non conosce. Chi ha fatte queste
leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le
squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fralle
innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie. Rompiamo
questi legami fatali alla maggior parte ed utili ad alcuni pochi ed indolenti
tiranni, attacchiamo l'ingiustizia nella sua sorgente. Ritornerò nel mio stato
d'indipendenza naturale, vivrò libero e felice per qualche tempo coi frutti del
mio coraggio e della mia industria, verrà forse il giorno del dolore e del
pentimento, ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti
anni di libertà e di piaceri. Re di un piccol numero, correggerò gli errori
della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di
colui che con un insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani.
Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto,
e presentandogli un facile pentimento ed una quasi certezza di eterna felicità,
diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia.
Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni, o anche tutto il
corso della vita che passerebbe nella schiavitù e nel dolore in faccia a' suoi
concittadini, co' quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle
quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll'incertezza dell'esito
de' suoi delitti, colla brevità del tempo di cui ne goderebbe i frutti.
L'esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria
inavvedutezza, gli fa una impressione assai piú forte che non lo spettacolo di
un supplicio che lo indurisce piú che non lo corregge.
Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le
passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano,
le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il
fiero esempio, tanto piú funesto quanto la morte legale è data con istudio e con
formalità. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica
volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime,
e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio.
Quali sono le vere e le piú utili leggi? Quei patti e quelle condizioni che
tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata
dell'interesse privato o si combina con quello del pubblico. Quali sono i
sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indegnazione
e di disprezzo con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente
esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben
pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i
valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque l'origine di questa contradizione? E
perché è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perché
gli uomini nel piú secreto dei loro animi, parte che piú d'ogn'altra conserva
ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere
la vita propria in potestà di alcuno fuori che della necessità, che col suo
scettro di ferro regge l'universo.
Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savi magistrati e i gravi sacerdoti
della giustizia, che con indifferente tranquillità fanno strascinare con lento
apparato un reo alla morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angosce,
aspettando il colpo fatale, passa il giudice con insensibile freddezza, e
fors'anche con segreta compiacenza della propria autorità, a gustare i comodi e
i piaceri della vita? Ah!, diranno essi, queste leggi non sono che i pretesti
della forza e le meditate e crudeli formalità della giustizia; non sono che un
linguaggio di convenzione per immolarci con maggiore sicurezza, come vittime
destinate in sacrificio, all'idolo insaziabile del dispotismo. L'assassinio, che
ci vien predicato come un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza
e senza furore adoperato. Prevalghiamoci dell'esempio. Ci pareva la morte
violenta una scena terribile nelle descrizioni che ci venivan fatte, ma lo
veggiamo un affare di momento. Quanto lo sarà meno in chi, non aspettandola, ne
risparmia quasi tutto ciò che ha di doloroso! Tali sono i funesti paralogismi
che, se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti a'
delitti, ne' quali, come abbiam veduto, l'abuso della religione può piú che la
religione medesima.
Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutt'i secoli e di quasi tutte le nazioni,
che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò che egli si
annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che
la storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali
poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità soprannuotano. Gli umani
sacrifici furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà scusargli? Che
alcune poche società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la
morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perché ciò è conforme alla
fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo, in
paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor
giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al
piú gran numero, e da questa legge universale non ne sono andate esenti fin ora
che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col
rivelarle.
La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che
son guidati dalla cieca consuetudine, ma i pochi saggi che sono sparsi sulla
faccia della terra mi faranno eco nell'intimo de' loro cuori; e se la verità
potesse, fra gl'infiniti ostacoli che l'allontanano da un monarca, mal grado
suo, giungere fino al suo trono, sappia che ella vi arriva co' voti segreti di
tutti gli uomini, sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei
conquistatori e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo fra i
pacifici trofei dei Titi, degli Antonini e dei Traiani.
Felice l'umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo
riposti su i troni di Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtú,
delle scienze, delle arti, padri de' loro popoli, cittadini coronati, l'aumento
dell'autorità de' quali forma la felicità de' sudditi perché toglie
quell'intermediario dispotismo piú crudele, perché men sicuro, da cui venivano
soffogati i voti sempre sinceri del popolo e sempre fausti quando posson
giungere al trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce
dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti
secoli, ciò è un motivo per i cittadini illuminati di desiderare con maggiore
ardore il continuo accrescimento della loro autorità.
Cap.29
DELLA CATTURA
Un errore non meno comune che contrario al fine sociale, che è l'opinione della
propria sicurezza, è il lasciare arbitro il magistrato esecutore delle leggi
d'imprigionare un cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli
pretesti, e di lasciare impunito un amico ad onta degl'indizi piú forti di
reità. La prigionia è una pena che per necessità deve, a differenza d'ogn'altra,
precedere la dichiarazione del delitto, ma questo carattere distintivo non le
toglie l'altro essenziale, cioè che la sola legge determini i casi nei quali un
uomo è degno di pena. La legge dunque accennerà gl'indizi di un delitto che
meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un esame e ad una pena. La
pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale confessione, quella d'un compagno del
delitto, le minaccie e la costante inimicizia con l'offeso, il corpo del
delitto, e simili indizi, sono prove bastanti per catturare un cittadino; ma
queste prove devono stabilirsi dalla legge e non dai giudici, i decreti de'
quali sono sempre opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni
particolari di una massima generale esistente nel pubblico codice. A misura che
le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri,
che la compassione e l'umanità penetreranno le porte ferrate e comanderanno
agl'inesorabili ed induriti ministri della giustizia, le leggi potranno
contentarsi d'indizi sempre piú deboli per catturare. Un uomo accusato di un
delitto, carcerato ed assoluto non dovrebbe portar seco nota alcuna d'infamia.
Quanti romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal
popolo riveriti e di magistrature onorati! Ma per qual ragione è cosí diverso ai
tempi nostri l'esito di un innocente? Perché sembra che nel presente sistema
criminale, secondo l'opinione degli uomini, prevalga l'idea della forza e della
prepotenza a quella della giustizia; perché si gettano confusi nella stessa
caverna gli accusati e i convinti; perché la prigione è piuttosto un supplicio
che una custodia del reo, e perché la forza interna tutrice delle leggi è
separata dalla esterna difenditrice del trono e della nazione, quando unite
dovrebbon essere. Cosí la prima sarebbe, per mezzo del comune appoggio delle
leggi, combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con
immediata podestà, e la gloria, che accompagna la pompa, ed il fasto di un corpo
militare toglierebbero l'infamia, la quale è piú attaccata al modo che alla
cosa, come tutt'i popolari sentimenti; ed è provato dall'essere le prigionie
militari nella comune opinione non cosí infamanti come le forensi. Durano ancora
nel popolo, ne' costumi e nelle leggi, sempre di piú di un secolo inferiori in
bontà ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impressioni e le
feroci idee dei settentrionali cacciatori padri nostri.
Alcuni hanno sostenuto che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè
un'azione contraria alle leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di
suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo;
quasi che uno potesse esser suddito di un dominio ed abitare in un altro, e che
le di lui azioni potessero senza contradizione esser subordinate a due sovrani e
a due codici sovente contradittori. Alcuni credono parimente che un'azione
crudele fatta, per esempio, a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi, per
l'astratta ragione che chi offende l'umanità merita di avere tutta l'umanità
inimica e l'esecrazione universale; quasiché i giudici vindici fossero della
sensibilità degli uomini e non piuttosto dei patti che gli legano tra di loro.
Il luogo della pena è il luogo del delitto, perché ivi solamente e non altrove
gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l'offesa
pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una società di cui non
era membro, può essere temuto, e però dalla forza superiore della società
esiliato ed escluso, ma non punito colle formalità delle leggi vindici dei
patti, non della malizia intrinseca delle azioni.
Sogliono i rei di delitti piú leggieri esser puniti o nell'oscurità di una
prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana e però quasi inutile
schiavitù, a nazioni che non hanno offeso. Se gli uomini non s'inducono in un
momento a commettere i piú gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto
sarà considerata dalla maggior parte come straniera ed impossibile ad accaderle;
ma la pubblica pena di delitti piú leggeri, ed a' quali l'animo è piú vicino,
farà un'impressione che, distogliendolo da questi, l'allontani viepiú da quegli.
Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro ed ai delitti nella
forza, ma anche nel modo d'infliggerle. Alcuni liberano dalla pena di un piccolo
delitto quando la parte offesa lo perdoni, atto conforme alla beneficenza ed
all'umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un cittadino privato
potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell'esempio, come
può condonare il risarcimento dell'offesa. Il diritto di far punire non è di un
solo, ma di tutti i cittadini o del sovrano. Egli non può che rinunziare alla
sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.
Cap.30
PROCESSI E PRESCRIZIONE
Conosciute le prove e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere
al reo il tempo e mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo cosí breve che non
pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de'
principali freni de' delitti. Un mal inteso amore della umanità sembra contrario
a questa brevità di tempo, ma svanirà ogni dubbio se si rifletta che i pericoli
dell'innocenza crescono coi difetti della legislazione.
Ma le leggi devono fissare un certo spazio di tempo, sí alla difesa del reo che
alle prove de' delitti, e il giudice diverrebbe legislatore se egli dovesse
decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti
atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non
meritano alcuna prescrizione in favore del reo che si è sottratto colla fuga; ma
i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l'incertezza della
sorte di un cittadino, perché l'oscurità in cui sono stati involti per lungo
tempo i delitti toglie l'esempio della impunità, rimane intanto il potere al reo
di divenir migliore. Mi basta accennar questi principii, perché non può fissarsi
un limite preciso che per una data legislazione e nelle date circostanze di una
società; aggiungerò solamente che, provata l'utilità delle pene moderate in una
nazione, le leggi che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo
della prescrizione, o il tempo delle prove, formando cosí della carcere medesima
o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione
di poche pene dolci per un gran numero di delitti.
Ma questi tempi non cresceranno nell'esatta proporzione dell'atrocità de'
delitti, poiché la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro
atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell'esame e crescere quello della
prescrizione, il che parrebbe una contradizione di quanto dissi, cioè che
possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere
o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al
lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: la prima è quella dei
delitti atroci, e questa comincia dall'omicidio, e comprende tutte le ulteriori
sceleraggini; la seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il
suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto
di natura, la sicurezza dei beni è un diritto di società. Il numero de' motivi
che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà è di gran lunga
minore al numero de' motivi che per la naturale avidità di esser felici gli
spingono a violare un diritto, che non trovano ne' loro cuori ma nelle
convenzioni della società. La massima differenza di probabilità di queste due
classi esige che si regolino con diversi principii: nei delitti piú atroci,
perché piú rari, deve sminuirsi il tempo dell'esame per l'accrescimento della
probabilità dell'innocenza del reo, e deve crescere il tempo della prescrizione,
perché dalla definitiva sentenza della innocenza o reità di un uomo dipende il
togliere la lusinga della impunità, di cui il danno cresce coll'atrocità del
delitto. Ma nei delitti minori scemandosi la probabilità dell'innocenza del reo,
deve crescere il tempo dell'esame e, scemandosi il danno dell'impunità, deve
diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tal distinzione di delitti in due
classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell'impunità
quanto cresce la probabilità del delitto. Riflettasi che un accusato, di cui non
consti né l'innocenza né la reità, benché liberato per mancanza di prove, può
soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura e a nuovi esami, se emanano
nuovi indizi indicati dalla legge, finché non passi il tempo della prescrizione
fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento che sembrami opportuno per
difendere e la sicurezza e la libertà de' sudditi, essendo troppo facile che
l'una non sia favorita a spese dell'altra, cosicché questi due beni, che formano
l'inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino, non siano protetti e
custoditi l'uno dall'aperto o mascherato dispotismo, l'altro dalla turbolenta
popolare anarchia.
Cap.31
DELITTI DI PROVA DIFFICILE
In vista di questi principii strano parrà, a chi non riflette che la ragione non
è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o piú atroci o
piú oscuri e chimerici, cioè quelli de' quali l'improbabilità è maggiore, sieno
provati dalle conghietture e dalle prove piú deboli ed equivoche; quasiché le
leggi e il giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il
delitto; quasiché di condannare un innocente non vi sia un tanto maggior
pericolo quanto la probabilità dell'innocenza supera la probabilità del reato.
Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario egualmente per i
grandi delitti che per le grandi virtú, per cui pare che gli uni vadan sempre
contemporanei colle altre in quelle nazioni che piú si sostengono per l'attività
del governo e delle passioni cospiranti al pubblico bene che per la massa loro o
la costante bontà delle leggi. In queste le passioni indebolite sembran piú atte
a mantenere che a migliorare la forma di governo. Da ciò si cava una conseguenza
importante, che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo
deperimento.
Vi sono alcuni delitti che sono nel medesimo tempo frequenti nella società e
difficili a provarsi, e in questi la difficoltà della prova tien luogo della
probabilità dell'innocenza, ed il danno dell'impunità essendo tanto meno
valutabile quanto la frequenza di questi delitti dipende da principii diversi
dal pericolo dell'impunità, il tempo dell'esame e il tempo della prescrizione
devono diminuirsi egualmente. E pure gli adulterii, la greca libidine, che sono
delitti di difficile prova, sono quelli che secondo i principii ricevuti
ammettono le tiranniche presunzioni, le quasi-prove, le semi-prove (quasi che un
uomo potesse essere semi-innocente o semi-reo, cioè semi-punibile e semi-
assolvibile), dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona
dell'accusato, nei testimoni, e persino in tutta la famiglia di un infelice,
come con iniqua freddezza insegnano alcuni dottori che si danno ai giudici per
norma e per legge.
L'adulterio è un delitto che, considerato politicamente, ha la sua forza e la
sua direzione da due cagioni: le leggi variabili degli uomini e quella
fortissima attrazione che spinge l'un sesso verso l'altro; simile in molti casi
alla gravità motrice dell'universo, perché come essa diminuisce colle distanze,
e se l'una modifica tutt'i movimenti de' corpi, cosí l'altra quasi tutti quelli
dell'animo, finché dura il di lei periodo; dissimile in questo, che la gravità
si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella per lo piú prende forza e
vigore col crescere degli ostacoli medesimi.
Se io avessi a parlare a nazioni ancora prive della luce della religione direi
che vi è ancora un'altra differenza considerabile fra questo e gli altri
delitti. Egli nasce dall'abuso di un bisogno costante ed universale a tutta
l'umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore della società medesima, laddove gli
altri delitti distruttori di essa hanno un'origine piú determinata da passioni
momentanee che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la
storia e l'uomo, sempre uguale nel medesimo clima ad una quantità costante. Se
ciò fosse vero, inutili, anzi perniciose sarebbero quelle leggi e quei costumi
che cercassero diminuirne la somma totale, perché il loro effetto sarebbe di
caricare una parte dei propri e degli altrui bisogni, ma sagge per lo contrario
sarebbero quelle che, per dir cosí, seguendo la facile inclinazione del piano,
ne dividessero e diramassero la somma in tante eguali e piccole porzioni, che
impedissero uniformemente in ogni parte e l'aridità e l'allagamento. La fedeltà
coniugale è sempre proporzionata al numero ed alla libertà de' matrimoni. Dove
gli ereditari pregiudizi gli reggono, dove la domestica potestà gli combina e
gli scioglie, ivi la galanteria ne rompe secretamente i legami ad onta della
morale volgare, il di cui officio è di declamare contro gli effetti, perdonando
alle cagioni. Ma non vi è bisogno di tali riflessioni per chi, vivendo nella
vera religione, ha piú sublimi motivi, che correggono la forza degli effetti
naturali. L'azione di un tal delitto è cosí instantanea e misteriosa, cosí
coperta da quel velo medesimo che le leggi hanno posto, velo necessario, ma
fragile, e che aumenta il pregio della cosa in vece di scemarlo, le occasioni
cosí facili, le conseguenze cosí equivoche, che è piú in mano del legislatore il
prevenirlo che correggerlo. Regola generale: in ogni delitto che, per sua
natura, dev'essere il piú delle volte impunito, la pena diviene un incentivo.
Ella è proprietà della nostra immaginazione che le difficoltà, se non sono
insormontabili o troppo difficili rispetto alla pigrizia d'animo di ciascun
uomo, eccitano piú vivamente l'immaginazione ed ingrandiscono l'oggetto, perché
elleno sono quasi altrettanti ripari che impediscono la vagabonda e volubile
immaginazione di sortire dall'oggetto, e costringendola a scorrere tutt'i
rapporti, piú strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui piú
naturalmente l'animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui
fugge e si allontana.
L'attica venere cosí severamente punita dalle leggi e cosí facilmente sottoposta
ai tormenti vincitori dell'innocenza, ha meno il suo fondamento su i bisogni
dell'uomo isolato e libero che sulle passioni dell'uomo sociabile e schiavo.
Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà dei piaceri, quanto da quella
educazione che comincia per render gli uomini inutili a se stessi per fargli
utili ad altri, in quelle case dove si condensa l'ardente gioventù, dove
essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore
della natura che si sviluppa si consuma inutilmente per l'umanità, anzi ne
anticipa la vecchiaia.
L'infanticidio è parimente l'effetto di una inevitabile contradizione, in cui è
posta una persona, che per debolezza o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi
tra l'infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non
preferirà questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e
l'infelice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di
proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera
i vizi che non possono coprirsi col manto della virtú.
Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti; ma,
indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza
generale, cioè che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire
necessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior
mezzo possibile nelle date circostanze d'una nazione per prevenirlo.
Cap.32
SUICIDIO
Il suicidio è un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente
detta, poiché ella non può cadere che o su gl'innocenti, o su di un corpo freddo
ed insensibile. Se questa non farà alcuna impressione su i viventi, come non lo
farebbe lo sferzare una statua, quella è ingiusta e tirannica, perché la libertà
politica degli uomini suppone necessariamente che le pene sieno meramente
personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò che gli circonda li
conferma in questo amore. La seducente immagine del piacere e la speranza,
dolcissimo inganno de' mortali, per cui trangugiano a gran sorsi il male misto
di poche stille di contento, gli alletta troppo perché temer si debba che la
necessaria impunità di un tal delitto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi
teme il dolore ubbidisce alle leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le
sorgenti. Qual dunque sarà il motivo che tratterrà la mano disperata del
suicida?
Chiunque si uccide fa un minor male alla società che colui che ne esce per
sempre dai confini, perché quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi
trasporta se stesso con parte del suo avere. Anzi se la forza della società
consiste nel numero de' cittadini, col sottrarre se stesso e darsi ad una vicina
nazione fa un doppio danno di quello che lo faccia chi semplicemente colla morte
si toglie alla società. La questione dunque si riduce a sapere se sia utile o
dannoso alla nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun
membro di essa.
Ogni legge che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda
insussistente, non deve promulgarsi; e come sugli animi regna l'opinione, che
ubbidisce alle lente ed indirette impressioni del legislatore, che resiste alle
dirette e violente, cosí le leggi inutili, disprezzate dagli uomini, comunicano
il loro avvilimento alle leggi anche piú salutari, che sono risguardate piú come
un ostacolo da superarsi che il deposito del pubblico bene. Anzi se, come fu
detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini avranno
per oggetti estranei alle leggi tanto meno ne resterà alle leggi medesime. Da
questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre
alcune utili conseguenze, che, esponendole, mi allontanerebbono troppo dal mio
soggetto, che è di provare l'inutilità di fare dello stato una prigione. Una tal
legge è inutile perché, a meno che scogli inaccessibili o mare innavigabile non
dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della
circonferenza di esso e come custodire i custodi? Chi tutto trasporta non può,
da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che è commesso non può
piú punirsi, e il punirlo prima è punire la volontà degli uomini e non le
azioni; egli è un comandare all'intenzione, parte liberissima dell'uomo
dall'impero delle umane leggi. Il punire l'assente nelle sostanze lasciatevi,
oltre la facile ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti
non può esser tolta, arrenerebbe ogni commercio da nazione a nazione. Il punirlo
quando ritornasse il reo, sarebbe l'impedire che si ripari il male fatto alla
società col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di sortire
da un paese ne aumenta il desiderio ai nazionali di sortirne, ed è un
avvertimento ai forestieri di non introdurvisi.
Che dovremo pensare di un governo che non ha altro mezzo per trattenere gli
uomini, naturalmente attaccati per le prime impressioni dell'infanzia alla loro
patria, fuori che il timore? La piú sicura maniera di fissare i cittadini nella
patria è di aumentare il ben essere relativo di ciascheduno. Come devesi fare
ogni sforzo perché la bilancia del commercio sia in nostro favore, cosí è il
massimo interesse del sovrano e della nazione che la somma della felicità,
paragonata con quella delle nazioni circostanti, sia maggiore che altrove. I
piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità, quantunque
questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza, che cresce coi progressi
di una nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbono in una sola mano.
Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione che non la
popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo, sí perché quanto gli
uomini sono piú rari tanto è minore l'industria; e quanto è minore l'industria,
è tanto piú grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto piú
difficile e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori, sí
perché le adorazioni, gli uffici, le distinzioni, la sommissione, che rendono
piú sensibile la distanza tra il forte e il debole, si ottengono piú facilmente
dai pochi che dai molti, essendo gli uomini tanto piú indipendenti quanto meno
osservati, e tanto meno osservati quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la
popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini, il lusso si oppone
al dispotismo, perché anima l'industria e l'attività degli uomini, e il bisogno
offre troppi piaceri e comodi al ricco perché quegli d'ostentazione, che
aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può
osservarsi che negli stati vasti e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi
mettono ostacolo, il lusso d'ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli
stati popolati piú che vasti il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di
ostentazione. Ma il commercio ed il passaggio dei piaceri del lusso ha questo
inconveniente, che quantunque facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in
pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero,
talché non impedisce il sentimento della miseria, piú cagionato dal paragone che
dalla realità. Ma la sicurezza e la libertà limitata dalle sole leggi sono
quelle che formano la base principale di questa felicità, colle quali i piaceri
del lusso favoriscono la popolazione, e senza di quelle divengono lo stromento
della tirannia. Siccome le fiere piú generose e i liberissimi uccelli si
allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le
fertili e ridenti campagne all'uomo insidiatore, cosí gli uomini fuggono i
piaceri medesimi quando la tirannia gli distribuisce.
Egli è dunque dimostrato che la legge che imprigiona i sudditi nel loro paese è
inutile ed ingiusta. Dunque lo sarà parimente la pena del suicidio; e perciò,
quantunque sia una colpa che Dio punisce, perché solo può punire anche dopo la
morte, non è un delitto avanti gli uomini, perché la pena, in vece di cadere sul
reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno mi opponesse che una tal
pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall'uccidersi, io rispondo: che
chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l'esistenza quaggiù,
talché vi preferisce un'infelice eternità, deve essere niente mosso dalla meno
efficace e piú lontana considerazione dei figli o dei parenti.
Cap.33
CONTRABBANDI
Il contrabbando è un vero delitto che offende il sovrano e la nazione, ma la di
lui pena non dev'essere infamante, perché commesso non produce infamia nella
pubblica opinione. Chiunque dà pene infamanti a' delitti che non sono reputati
tali dagli uomini, scema il sentimento d'infamia per quelli che lo sono.
Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un
fagiano ed a chi assassina un uomo o falsifica uno scritto importante, non farà
alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i
sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue, lentissimi e
difficili a prodursi nell'animo umano, per far nascere i quali fu creduto
necessario l'aiuto dei piú sublimi motivi e un tanto apparato di gravi
formalità.
Questo delitto nasce dalla legge medesima poiché, crescendo la gabella, cresce
sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il contrabbando e la facilità
di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi e colla diminuzione del
volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce bandita e la roba che
l'accompagna è giustissima, ma sarà tanto piú efficace quanto piú piccola sarà
la gabella, perché gli uomini non rischiano che a proporzione del vantaggio che
l'esito felice dell'impresa produrrebbe.
Ma perché mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un
furto fatto al principe, e per conseguenza alla nazione medesima? Rispondo che
le offese che gli uomini credono non poter essere loro fatte, non l'interessano
tanto che basti a produrre la pubblica indegnazione contro di chi le commette.
Tale è il contrabbando. Gli uomini su i quali le conseguenze rimote fanno
debolissime impressioni, non veggono il danno che può loro accadere per il
contrabbando, anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non veggono che
il danno fatto al principe; non sono dunque interessati a privare dei loro
suffragi chi fa un contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto
privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali che posson loro
accadere. Principio evidente che ogni essere sensibile non s'interessa che per i
mali che conosce.
Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere?
No: vi sono dei contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo,
parte cosí essenziale e cosí difficile in una buona legislazione, che un tal
delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla
servitù; ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per
esempio la prigionia del contrabbandiere di tabacco non dev'essere comune con
quella del sicario o del ladro, e i lavori del primo, limitati al travaglio e
servigio della regalia medesima che ha voluto defraudare, saranno i piú conformi
alla natura delle pene.
Cap.34
DEI DEBITORI
La buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il
legislatore ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti, ma io
credo importante il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente; il
primo dovrebbe esser punito coll'istessa pena che è assegnata ai falsificatori
delle monete, poiché il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno
delle obbligazioni de' cittadini, non è maggior delitto che il falsificare le
obbligazioni stesse. Ma il fallito innocente, ma colui che dopo un rigoroso
esame ha provato innanzi a' suoi giudici che o l'altrui malizia, o l'altrui
disgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana lo hanno spogliato delle
sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione,
privo dell'unico e tristo bene che gli avanza di una nuda libertà, a provare le
angosce dei colpevoli, e colla disperazione della probità oppressa a pentirsi
forse di quella innocenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle
leggi che non era in sua balìa di non offendere, leggi dettate dai potenti per
avidità, e dai deboli sofferte per quella speranza che per lo piú scintilla
nell'animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per
gli altri e gli avantaggiosi per noi? Gli uomini abbandonati ai loro sentimenti
i piú obvii amano le leggi crudeli, quantunque, soggetti alle medesime, sarebbe
dell'interesse di ciascuno che fossero moderate, perché è piú grande il timore
di essere offesi che la voglia di offendere. Ritornando all'innocente fallito,
dico che se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione fino al totale
pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle parti
interessate e di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale
dovrebb'esser costretta sotto pene ad essere impiegata a rimetterlo in istato di
soddisfare proporzionalmente ai progressi, qual sarà il pretesto legittimo, come
la sicurezza del commercio, come la sacra proprietà dei beni, che giustifichi
una privazione di libertà inutile fuori che nel caso di far coi mali della
schiavitù svelare i secreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo
nella supposizione di un rigoroso esame! Credo massima legislatoria che il
valore degl'inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del
danno pubblico, e della inversa della improbabilità di verificarsi. Potrebbesi
distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla
perfetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei delitti di
falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà, riserbando
all'ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la
libertà di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di
leggero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed
arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono cosí necessarie
nella politica come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico quanto
nella misura delle grandezze. proprietà dei beni, che giustifichi una privazione
di libertà inutile fuori che nel caso di far coi mali della schiavitù svelare i
secreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione di
un rigoroso esame! Credo massima legislatoria che il valore degl'inconvenienti
politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della
inversa della improbabilità di verificarsi. Potrebbesi distinguere il dolo dalla
colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza, ed
assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione, alla seconda minori,
ma con privazione di libertà, riserbando all'ultima la scelta libera dei mezzi
di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai
creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggero debbon fissarsi dalla cieca
ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le
fissazioni dei limiti sono cosí necessarie nella politica come nella matematica,
tanto nella misura del ben pubblico quanto nella misura delle grandezze.
Con quale facilità il provido legislatore potrebbe impedire una gran parte dei
fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie dell'innocente industrioso! La
pubblica e manifesta registrazione di tutt'i contratti, e la libertà a tutt'i
cittadini di consultarne i documenti bene ordinati, un banco pubblico formato
dai saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura e destinato a
soccorrere colle somme opportune l'infelice ed incolpabile membro di essa,
nessun reale inconveniente avrebbero ed innumerabili vantaggi possono produrre.
Ma le facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano che il cenno del
legislatore per ispandere nel seno della nazione la dovizia e la robustezza,
leggi che d'inni immortali di riconoscenza di generazione in generazione lo
ricolmerebbero, sono o le men cognite o le meno volute. Uno spirito inquieto e
minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle
novità s'impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni dei
piccoli mortali.
Cap.35
ASILI
Mi restano ancora due questioni da esaminare: l'una, se gli asili sieno giusti,
e se il patto di rendersi fralle nazioni reciprocamente i rei sia utile o no.
Dentro i confini di un paese non dev'esservi alcun luogo indipendente dalle
leggi. La forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l'ombra segue il corpo.
L'impunità e l'asilo non differiscono che di piú e meno, e come l'impressione
della pena consiste piú nella sicurezza d'incontrarla che nella forza di essa,
gli asili invitano piú ai delitti di quello che le pene non allontanano.
Moltiplicare gli asili è il formare tante piccole sovranità, perché dove non
sono leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove ed opposte alle
comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della società.
Tutte le istorie fanno vedere che dagli asili sortirono grandi rivoluzioni negli
stati e nelle opinioni degli uomini. Ma se sia utile il rendersi reciprocamente
i rei fralle nazioni, io non ardirei decidere questa questione finché le leggi
piú conformi ai bisogni dell'umanità, le pene piú dolci, ed estinta la
dipendenza dall'arbitrio e dall'opinione, non rendano sicura l'innocenza
oppressa e la detestata virtú; finché la tirannia non venga del tutto dalla
ragione universale, che sempre piú unisce gl'interessi del trono e dei sudditi,
confinata nelle vaste pianure dell'Asia, quantunque la persuasione di non
trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti sarebbe un mezzo
efficacissimo per prevenirli.
Cap.36
DELLA TAGLIA
L'altra questione è se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo
conosciuto reo ed armando il braccio di ciascun cittadino farne un carnefice. O
il reo è fuori de' confini, o al di dentro: nel primo caso il sovrano stimola i
cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplicio, facendo cosí
un'ingiuria ed una usurpazione d'autorità negli altrui dominii, ed autorizza in
questa maniera le altre nazioni a far lo stesso con lui; nel secondo mostra la
propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di
piú, un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virtú, che ad ogni
minimo vento svaniscono nell'animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento,
ed ora lo puniscono. Con una mano il legislatore stringe i legami di famiglia,
di parentela, di amicizia, e coll'altra premia chi gli rompe e chi gli spezza;
sempre contradittorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli animi
sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutt'i cuori. In vece di
prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle
nazioni deboli, le leggi delle quali non sono che istantanee riparazioni di un
edificio rovinoso che crolla da ogni parte. A misura che crescono i lumi in una
nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono necessarie, e sempre
piú tendono a confondersi colla vera politica. Gli artificii, le cabale, le
strade oscure ed indirette, sono per lo piú prevedute, e la sensibilità di tutti
rintuzza la sensibilità di ciascuno in particolare. I secoli d'ignoranza
medesimi, nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla
privata, servono d'instruzione e di sperienza ai secoli illuminati. Ma le leggi
che premiano il tradimento e che eccitano una guerra clandestina spargendo il
sospetto reciproco fra i cittadini, si oppongono a questa cosí necessaria
riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro
felicità, le nazioni la pace, e l'universo qualche piú lungo intervallo di
tranquillità e di riposo ai mali che vi passeggiano sopra.
Cap.37
ATTENTATI, COMPLICI, IMPUNITÀ
Perché le leggi non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto che
cominci con qualche azione che ne manifesti la volontà di eseguirlo non meriti
una pena, benché minore all'esecuzione medesima del delitto. L'importanza di
prevenire un attentato autorizza una pena; ma siccome tra l'attentato e
l'esecuzione vi può essere un intervallo, cosí la pena maggiore riserbata al
delitto consumato può dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano piú
complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa
ragione. Quando piú uomini si uniscono in un rischio, quant'egli sarà piú grande
tanto piú cercano che sia uguale per tutti; sarà dunque piú difficile trovare
chi si contenti d'esserne l'esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri
complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all'esecutore fosse fissato un
premio; avendo egli allora un compenso per il maggior rischio la pena dovrebbe
esser eguale. Tali riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non rifletterà
essere utilissimo che le leggi procurino meno motivi di accordo che sia
possibile tra i compagni di un delitto.
Alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto che
paleserà i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi
vantaggi. Gl'inconvenienti sono che la nazione autorizza il tradimento,
detestabile ancora fra gli scellerati, perché sono meno fatali ad una nazione i
delitti di coraggio che quegli di viltà: perché il primo non è frequente, perché
non aspetta che una forza benefica e direttrice che lo faccia conspirare al ben
pubblico, e la seconda è piú comune e contagiosa, e sempre piú si concentra in
se stessa. Di piú, il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza
della legge, che implora l'aiuto di chi l'offende. I vantaggi sono il prevenire
delitti importanti, e che essendone palesi gli effetti ed occulti gli autori
intimoriscono il popolo; di piú, si contribuisce a mostrare che chi manca di
fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato.
Sembrerebbemi che una legge generale che promettesse la impunità al complice
palesatore di qualunque delitto fosse preferibile ad una speciale dichiarazione
in un caso particolare, perché cosí preverrebbe le unioni col reciproco timore
che ciascun complice avrebbe di non espor che se medesimo; il tribunale non
renderebbe audaci gli scellerati che veggono in un caso particolare chiesto il
loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l'impunità col bando del
delatore... Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento
autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la
base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio alla
nazione sarebbe poi se si mancasse all'impunità promessa, e che per dotte
cavillazioni si strascinasse al supplicio ad onta della fede pubblica chi ha
corrisposto all'invito delle leggi! Non sono rari nelle nazioni tali esempi, e
perciò rari non sono coloro che non hanno di una nazione altra idea che di una
macchina complicata, di cui il piú destro e il piú potente ne muovono a lor
talento gli ordigni; freddi ed insensibili a tutto ciò che forma la delizia
delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti
piú cari e le passioni piú violente, sí tosto che le veggono utili al loro fine,
tasteggiando gli animi, come i musici gli stromenti.
Cap.38
INTERROGAZIONI SUGGESTIVE, DEPOSIZIONI
Le nostre leggi proscrivono le interrogazioni che chiamansi suggestive in un
processo: quelle cioè secondo i dottori, che interrogano della specie, dovendo
interrogare del genere, nelle circostanze d'un delitto: quelle interrogazioni
cioè che, avendo un'immediata connessione col delitto, suggeriscono al reo una
immediata risposta. Le interrogazioni secondo i criminalisti devono per dir cosí
inviluppare spiralmente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a
quello. I motivi di questo metodo sono o per non suggerire al reo una risposta
che lo metta al coperto dell'accusa, o forse perché sembra contro la natura
stessa che un reo si accusi immediatamente da sé. Qualunque sia di questi due
motivi è rimarcabile la contradizione delle leggi che unitamente a tale
consuetudine autorizzano la tortura; imperocché qual interrogazione piú
suggestiva del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perché il
dolore suggerirà al robusto un'ostinata taciturnità onde cambiare la maggior
pena colla minore, ed al debole suggerirà la confessione onde liberarsi dal
tormento presente piú efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo
motivo è ad evidenza lo stesso, perché se una interrogazione speciale fa contro
il diritto di natura confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto piú
facilmente: ma gli uomini piú dalla differenza de' nomi si regolano che da
quella delle cose. Fra gli altri abusi della grammatica i quali non hanno poco
influito su gli affari umani, è notabile quello che rende nulla ed inefficace la
deposizione di un reo già condannato; egli è morto civilmente, dicono gravemente
i peripatetici giureconsulti, e un morto non è capace di alcuna azione. Per
sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso
si è disputato con seria riflessione se la verità dovesse cedere alle formule
giudiciali. Purché le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno
che fermino il corso della giustizia, perché non dovrassi concedere, anche dopo
la condanna, e all'estrema miseria del reo e agl'interessi della verità uno
spazio congruo, talché adducendo egli cose nuove, che cangino la natura del
fatto, possa giustificar sé od altrui con un nuovo giudizio? Le formalità e le
ceremonie sono necessarie nell'amministrazione della giustizia, sí perché niente
lasciano all'arbitrio dell'amministratore, sí perché danno idea al popolo di un
giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare, sí perché sugli
uomini imitatori e schiavi dell'abitudine fanno piú efficace impressione le
sensazioni che i raziocini. Ma queste senza un fatale pericolo non possono mai
dalla legge fissarsi in maniera che nuocano alla verità, la quale, per essere o
troppo semplice o troppo composta, ha bisogno di qualche esterna pompa che le
concilii il popolo ignorante. Finalmente colui che nell'esame si ostinasse di
non rispondere alle interrogazioni fattegli merita una pena fissata dalle leggi,
e pena delle piú gravi che siano da quelle intimate, perché gli uomini non
deludano cosí la necessità dell'esempio che devono al pubblico. Non è necessaria
questa pena quando sia fuori di dubbio che un tal accusato abbia commesso un tal
delitto, talché le interrogazioni siano inutili, nell'istessa maniera che è
inutile la confessione del delitto quando altre prove ne giustificano la reità.
Quest'ultimo caso è il piú ordinario, perché la sperienza fa vedere che nella
maggior parte de' processi i rei sono negativi.
Cap.39
DI UN GENERE PARTICOLARE DI DELITTI
Chiunque leggerà questo scritto accorgerassi che io ho ommesso un genere di
delitti che ha coperto l'Europa di sangue umano e che ha alzate quelle funeste
cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quand'era
giocondo spettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi
confusi gemiti dei miseri che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra
umane, fra lo stridere dell'ossa incarbonite e il friggersi delle viscere ancor
palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno che il luogo, il secolo e la
materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo
lungo, e fuori del mio soggetto, sarebbe il provare come debba essere necessaria
una perfetta uniformità di pensieri in uno stato, contro l'esempio di molte
nazioni; come opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune
sottilissime ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità, pure
possano sconvolgere il ben pubblico, quando una non sia autorizzata a preferenza
delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che mentre
alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme si rischiarano, e
soprannotando le vere, le false si sommergono nell'oblio, altre, mal sicure per
la nuda loro costanza, debbano esser vestite di autorità e di forza. Troppo
lungo sarebbe il provare come, quantunque odioso sembri l'impero della forza
sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione, indi
l'avvilimento; quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e
fraternità comandato dalla ragione e dall'autorità che piú veneriamo, pure sia
necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato e
conforme ai veri interessi degli uomini, se v'è chi con riconosciuta autorità lo
esercita. Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal
patto sociale, e non dei peccati, de' quali le pene, anche temporali, debbono
regolarsi con altri principii che quelli di una limitata filosofia.
Cap.40
FALSE IDEE DI UTILITÀ
Una sorgente di errori e d'ingiustizie sono le false idee d'utilità che si
formano i legislatori. Falsa idea d'utilità è quella che antepone
gl'inconvenienti particolari all'inconveniente generale, quella che comanda ai
sentimenti in vece di eccitargli, che dice alla logica: servi. Falsa idea di
utilità è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o
immaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perché
incendia e l'acqua perché annega, che non ripara ai mali che col distruggere. Le
leggi che proibiscono di portar le armi sono leggi di tal natura; esse non
disarmano che i non inclinati né determinati ai delitti, mentre coloro che hanno
il coraggio di poter violare le leggi piú sacre della umanità e le piú
importanti del codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie, e
delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravenzioni, e
l'esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, carissima all'uomo,
carissima all'illuminato legislatore, e sottopone gl'innocenti a tutte le
vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti,
migliorando quella degli assalitori, non iscemano gli omicidii, ma gli
accrescono, perché è maggiore la confidenza nell'assalire i disarmati che gli
armati. Queste si chiaman leggi non prevenitrici ma paurose dei delitti, che
nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla
ragionata meditazione degl'inconvenienti ed avantaggi di un decreto universale.
Falsa idea d'utilità è quella che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri
sensibili la simmetria e l'ordine che soffre la materia bruta e inanimata, che
trascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla
moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali brevissima e debole è
l'impressione, se una forza d'immaginazione, non ordinaria nella umanità, non
supplisce coll'ingrandimento alla lontananza dell'oggetto. Finalmente è falsa
idea d'utilità quella che, sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico
dal bene di tutt'i particolari. Vi è una differenza dallo stato di società allo
stato di natura, che l'uomo selvaggio non fa danno altrui che quanto basta per
far bene a sé stesso, ma l'uomo sociabile è qualche volta mosso dalle male leggi
a offender altri senza far bene a sé. Il dispotico getta il timore e
l'abbattimento nell'animo de' suoi schiavi, ma ripercosso ritorna con maggior
forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è piú solitario e domestico
tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità; ma quanto è
piú pubblico ed agita una moltitudine piú grande di uomini tanto è piú facile
che vi sia o l'imprudente, o il disperato, o l'audace accorto che faccia servire
gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti piú grati e tanto piú
seducenti quanto il rischio dell'intrapresa cade sopra un maggior numero, ed il
valore che gl'infelici danno alla propria esistenza si sminuisce a proporzione
della miseria che soffrono. Questa è la cagione per cui le offese ne fanno
nascere delle nuove, che l'odio è un sentimento tanto piú durevole dell'amore,
quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che
indebolisce il secondo.
Cap.41
COME SI PREVENGANO I DELITTI
È meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale d'ogni
buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o
al minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutt'i calcoli dei beni e
dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati fin ora sono per lo piú falsi ed
opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività
degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le
costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono che i pianeti non si
turbino nei loro movimenti cosí nelle infinite ed oppostissime attrazioni del
piacere e del dolore, non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed
il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il
comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è
prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli
è un definire a piacere la virtú ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed
immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse essere vietato tutto ciò che
può indurci a delitto? Bisognerebbe privare l'uomo dell'uso de' suoi sensi. Per
un motivo che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne son mille
che gli spingono a commetter quelle azioni indifferenti, che chiamansi delitti
dalle male leggi; e se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei
motivi, l'ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di
commettergli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un
tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.
Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta
la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia
impiegata a distruggerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli
uomini che gli uomini stessi. Fate che gli uomini le temano, e temano esse sole.
Il timor delle leggi è salutare, ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo
a uomo. Gli uomini schiavi sono piú voluttuosi, piú libertini, piú crudeli degli
uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugl'interessi della
nazione, veggono grandi oggetti, e gl'imitano; ma quegli contenti del giorno
presente cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione
dall'annientamento in cui si veggono; avvezzi all'incertezza dell'esito di ogni
cosa, l'esito de' loro delitti divien problematico per essi, in vantaggio della
passione che gli determina. Se l'incertezza delle leggi cade su di una nazione
indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità.
Se cade in una nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l'attività in un
infinito numero di piccole cabale ed intrighi, che spargono la diffidenza in
ogni cuore e che fanno del tradimento e della dissimulazione la base della
prudenza. Se cade su di una nazione coraggiosa e forte, l'incertezza vien tolta
alla fine, formando prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù, e
dalla schiavitù alla libertà.
Cap.42
DELLE SCIENZE
Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà. I mali che
nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni
lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che è sempre un uomo non volgare, ha
le adorazioni di un popolo ignorante e le fischiate di un illuminato. Le
cognizioni facilitando i paragoni degli oggetti e moltiplicandone i punti di
vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano
vicendevolmente, tanto piú facilmente quanto si preveggono negli altri le
medesime viste e le medesime resistenze. In faccia ai lumi sparsi con profusione
nella nazione, tace la calunniosa ignoranza e trema l'autorità disarmata di
ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi; perché non v'è uomo
illuminato che non ami i pubblici, chiari ed utili patti della comune sicurezza,
paragonando il poco d'inutile libertà da lui sacrificata alla somma di tutte le
libertà sacrificate dagli altri uomini, che senza le leggi poteano divenire
conspiranti contro di lui. Chiunque ha un'anima sensibile, gettando uno sguardo
su di un codice di leggi ben fatte, e trovando di non aver perduto che la
funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il trono e chi lo
occupa
Non è vero che le scienze sian sempre dannose all'umanità, e quando lo furono
era un male inevitabile agli uomini. La moltiplicazione dell'uman genere sulla
faccia della terra introdusse la guerra, le arti piú rozze, le prime leggi, che
erano patti momentanei che nascevano colla necessità e con essa perivano. Questa
fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti, perché
la loro indolenza e poca sagacità gli preservava dall'errore. Ma i bisogni si
moltiplicavano sempre piú col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque
necessarie impressioni piú forti e piú durevoli che gli distogliessero dai
replicati ritorni nel primo stato d'insociabilità, che si rendeva sempre piú
funesto. Fecero dunque un gran bene all'umanità quei primi errori che popolarono
la terra di false divinità (dico gran bene politico) e che crearono un universo
invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli uomini quegli che
osarono sorprendergli e strascinarono agli altari la docile ignoranza.
Presentando loro oggetti posti di là dai sensi, che loro fuggivan davanti a
misura che credean raggiungerli, non mai disprezzati, perché non mai ben
conosciuti, riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto, che
fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le nazioni che
si formarono da' popoli selvaggi, questa fu l'epoca della formazione delle
grandi società, e tale ne fu il vincolo necessario e forse unico. Non parlo di
quel popolo eletto da Dio, a cui i miracoli piú straordinari e le grazie piú
segnalate tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell'errore di
sottodividersi all'infinito, cosí le scienze che ne nacquero fecero degli uomini
una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso laberinto si urtano e si
scompigliano di modo che alcune anime sensibili e filosofiche regrettarono
persino l'antico stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o
per dir meglio le opinioni, sono dannose.
La seconda è nel difficile e terribil passaggio dagli errori alla verità,
dall'oscurità non conosciuta alla luce. L'urto immenso degli errori utili ai
pochi potenti contro le verità utili ai molti deboli, l'avvicinamento ed il
fermento delle passioni, che si destano in quell'occasione, fanno infiniti mali
alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, le quali dopo certi
intervalli di tempo si rassomigliano quanto all'epoche principali, vi troverà
piú volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle che le
succedono nel luttuoso ma necessario passaggio dalle tenebre dell'ignoranza alla
luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze.
Ma quando, calmati gli animi ed estinto l'incendio che ha purgata la nazione dai
mali che l'opprimono, la verità, i di cui progressi prima son lenti e poi
accelerati, siede compagna su i troni de' monarchi ed ha culto ed ara nei
parlamenti delle repubbliche, chi potrà mai asserire che la luce che illumina la
moltitudine sia piú dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti
delle cose ben conosciute dagli uomini lor sien funesti?
Se la cieca ignoranza è meno fatale che il mediocre e confuso sapere, poiché
questi aggiunge ai mali della prima quegli dell'errore inevitabile da chi ha una
vista ristretta al di qua dei confini del vero, l'uomo illuminato è il dono piú
prezioso che faccia alla nazione ed a se stesso il sovrano, che lo rende
depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità e a non
temerla, privo della maggior parte dei bisogni dell'opinione non mai abbastanza
soddisfatti, che mettono alla prova la virtú della maggior parte degli uomini,
assuefatto a contemplare l'umanità dai punti di vista piú elevati, avanti a lui
la propria nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza dei
grandi al popolo gli par tanto minore quanto è maggiore la massa dell'umanità
che ha avanti gli occhi. I filosofi acquistano dei bisogni e degli interessi non
conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica
luce i principii predicati nell'oscurità, ed acquistano l'abitudine di amare la
verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una
nazione, ma felicità momentanea se le buone leggi non ne aumentino talmente il
numero che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.
Cap.43
MAGISTRATI
Un altro mezzo di prevenire i delitti si è d'interessare il consesso esecutore
delle leggi piuttosto all'osservanza di esse che alla corruzione. Quanto
maggiore è il numero che lo compone tanto è meno pericolosa l'usurpazione sulle
leggi, perché la venalità è piú difficile tra membri che si osservano tra di
loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto
minore ne è la porzione che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata
col pericolo dell'intrapresa. Se il sovrano coll'apparecchio e colla pompa,
coll'austerità degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele
di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temere piú i magistrati che le
leggi, essi profitteranno piú di questo timore di quello che non ne guadagni la
propria e pubblica sicurezza.
Cap.44
RICOMPENSE
Un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtú. Su di
questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le nazioni
del dì d'oggi. Se i premi proposti dalle accademie ai discuopritori delle utili
verità hanno moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri, perché non i premi
distribuiti dalla benefica mano del sovrano non moltiplicherebbeno altresí le
azioni virtuose? La moneta dell'onore è sempre inesausta e fruttifera nelle mani
del saggio distributore.
Cap.45
EDUCAZIONE
Finalmente il piú sicuro ma piú difficil mezzo di prevenire i delitti si è di
perfezionare l'educazione, oggetto troppo vasto e che eccede i confini che mi
sono prescritto, oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla
natura del governo perché non sia sempre fino ai piú remoti secoli della
pubblica felicità un campo sterile, e solo coltivato qua e là da pochi saggi. Un
grand'uomo, che illumina l'umanità che lo perseguita, ha fatto vedere in
dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utile agli
uomini, cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti che nella
scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei
fenomeni sí morali che fisici che il caso o l'industria presenta ai novelli
animi dei giovani, nello spingere alla virtú per la facile strada del
sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità e
dell'inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene che una
simulata e momentanea ubbidienza.
Cap.46
DELLE GRAZIE
A misura che le pene divengono piú dolci, la clemenza ed il perdono diventano
meno necessari. Felice la nazione nella quale sarebbero funesti! La clemenza
dunque, quella virtú che è stata talvolta per un sovrano il supplemento di
tutt'i doveri del trono, dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione
dove le pene fossero dolci ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa
verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale dove il
perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell'assurdità delle leggi e
dell'atrocità delle condanne. Quest'è la piú bella prerogativa del trono, questo
è il piú desiderabile attributo della sovranità, e questa è la tacita
disapprovazione che i benefici dispensatori della pubblica felicità danno ad un
codice che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio dei secoli,
il voluminoso ed imponente corredo d'infiniti commentatori, il grave apparato
dell'eterne formalità e l'adesione dei piú insinuanti e meno temuti semidotti.
Ma si consideri che la clemenza è la virtú del legislatore e non dell'esecutor
delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizi particolari;
che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti e che la pena
non ne è la necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un
far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto
violenze della forza che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il
principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che con
un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto
d'impunità. Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse
nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore. Saggio
architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell'amor proprio, e
l'interesse generale sia il risultato degl'interessi di ciascuno, e non sarà
costretto con leggi parziali e con rimedi tumultuosi a separare ad ogni momento
il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute
pubblica sul timore e sulla diffidenza. Profondo e sensibile filosofo, lasci che
gli uomini, che i suoi fratelli, godano in pace quella piccola porzione di
felicità che lo immenso sistema, stabilito dalla prima Cagione, da quello che è,
fa loro godere in quest'angolo dell'universo.
Cap.47
CONCLUSIONE
Conchiudo con una riflessione, che la grandezza delle pene dev'essere relativa
allo stato della nazione medesima. Piú forti e sensibili devono essere le
impressioni sugli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato
selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone che si rivolta al
colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di
società cresce la sensibilità e, crescendo essa, deve scemarsi la forza della
pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto e la sensazione.
Da quanto si è veduto finora può cavarsi un teorema generale molto utile, ma
poco conforme all'uso, legislatore il piú ordinario delle nazioni, cioè: perché
ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino,
dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle
possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi.